MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2014)

 

Estensione ai cittadini comunitari e stranieri, residenti, dei benefici della carta acquisti ai sensi dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

DEL MINISTERO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

...omissis...

Decretano:

Art. 1.

Integrazioni e modificazioni

del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

n. 89030 del 16 settembre 2008

Al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

all'art. 1, comma 1, lettera a), dopo le parole "cittadino italiano" è aggiunto il seguente periodo: ", ovvero cittadino di Stato membro dell'Unione europea, ovvero familiare, come definito all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di cittadino italiano o di Stato membro dell'Unione europea non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,";

all'art. 1, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera: "h-bis) Carta acquisti sperimentale: la carta acquisti di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (10)";

all'art. 1, comma 1, lettera l), dopo le parole "da A1 a A9, o A11" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero immobile ad uso abitativo ubicato al di fuori del territorio della Repubblica italiana";

all'art. 5, comma 1, lettera e), punto vi), nonchè all'art. 5, comma 1, lettera i), punto vi), dopo le parole: "immobili che non sono ad uso abitativo" aggiungere le seguenti: ", inclusi quelli ubicati al di fuori del territorio della Repubblica italiana,";

all'art. 5, comma 1, lettera e), punto vii), nonchè all'art. 5, comma 1, lettera i), punto vii), dopo le parole: "superiore ad € 15.000" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero, se detenuto all'estero e non già indicato nella dichiarazione ISEE, non superiore alla medesima soglia una volta convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione ISEE".

Il testo dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

"1. Le disponibilità attuali e future del fondo, laddove non destinate alla carta acquisti sperimentale, affluiscono nel conto corrente infruttifero n. 25012 in essere presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'Amministrazione responsabile per essere eventualmente trasferite presso un conto acceso dall'Amministrazione responsabile stessa, presso il Gestore del servizio dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio.

2. Le disponibilità attuali e future del fondo destinate alla carta acquisti sperimentale affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, diverso dal conto di cui al comma 1, per essere eventualmente trasferite presso un conto acceso dall'Amministrazione responsabile stessa, presso il Gestore del servizio dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio relativo alla carta acquisti sperimentale.".

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pagg. 628, 1300; I.L.P. 2012, pag. 644.

Art. 2.

Decorrenza estensione beneficio

ai cittadini non italiani

1. L'estensione del beneficio di cui all'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (11), decorre dal bimestre gennaio-febbraio 2014. La disponibilità di cui all'art. 7, comma 1, del decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modifiche e integrazioni, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativa al bimestre gennaio-febbraio 2014 è concessa anche a favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del citato decreto n. 89030 del 16 settembre 2008, con riferimento al suddetto periodo di accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2014.

Roma, 3 febbraio 2014

Registrato alla Corte dei conti il 12-2-2014

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, registrazione economia e finanze, n. 430

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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

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