MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 giugno 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004)
Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 (8) e art. 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (9).
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Scommesse effettuabili
1. Le tipologie di scommesse sulle corse dei cavalli, effettuabili al totalizzatore nazionale ed a quota fissa sono le seguenti:
singola;
plurima;
multipla;
multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.
---------
(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, Suppl. n. 5, pag. 384.
(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1796; I.L.P. 1999, pag. 1238.
Art. 2.
Disciplina generale delle scommesse singole
1. Singola è la scommessa avente per oggetto la vittoria il piazzamento di uno dei partenti di una corsa.
2. La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno 2 cavalli.
3. La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo:
- primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti non meno di 4 e non più di 7 cavalli;
- primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti non meno di 8 cavalli.
Art. 3.
Disciplina generale delle scommesse plurime
1. Plurima è la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti di una corsa.
2. La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi 2 posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti almeno 4 cavalli.
3. La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine ha per oggetto i cavalli classificati ai primi 2 posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti almeno 7 cavalli.
4. La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto 2 cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi 3 posti in una corsa nella quale risultino partenti almeno 9 cavalli.
5. La scommessa plurima che prevede 3 cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste 2 categorie di vincitori: in ordine ed in disordine. Nel caso di 2 categorie il disponibile a vincite è ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie.
Art. 4.
Disciplina generale delle scommesse multiple
1. Multipla è la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi "N" posti di diverse corse prestabilite.
2. Sono possibili multiple di scommesse singole, multiple di scommesse plurime e multiple miste di scommesse singole e plurime.
3. Agli eventi previsti per ogni corsa della multipla si applicano le norme relative alla tipologia di scommessa di cui si compone la multipla stessa.
Art. 5.
Disciplina generale delle scommesse multiple libere
con riferimento alla quota del totalizzatore
1. Le scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore sono multiple di soli eventi vincenti, piazzati ovvero miste di eventi vincenti e piazzati per un minimo di 3 corse scelte dallo scommettitore tra quelle in svolgimento nei vari ippodromi in attività nella stessa giornata e proposte dal concessionario.
2. All'atto della richiesta di una scommessa multipla lo scommettitore deve indicare:
se intende effettuare una multipla di vincenti o di piazzati ovvero mista di vincenti e piazzati;
l'ippodromo di svolgimento ed il numero d'ordine per ogni corsa scelta per la multipla;
un unico pronostico per ogni corsa indicata.
3. La scommessa multipla è considerata vincente quando tutti gli eventi validi espressi nella stessa hanno avuto esito favorevole.
Art. 6.
Disciplina tecnica delle scommesse
1. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Capo del dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, sono approvate le disposizioni attuative del gioco concernenti le modalità della partecipazione alle scommesse previste dall'art. 1, le modalità della raccolta delle giocate da effettuare anche con mezzi telefonici e telematici, la determinazione delle quote e la loro corresponsione, nonchè ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei princìpi direttivi della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli scommettitori, dell'utilizzo di sistemi informatici per il controllo centralizzato in tempo reale del gioco e dei relativi flussi finanziari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2004
Registrato alla Corte dei conti il 18-6-2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 396