MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 luglio 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2009)

 

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli Enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. I mutui contratti, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dagli Enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni MTSIg (5-7yrs) * 1,11;

b) fino a 15 anni MTSIg (7-10yrs) * 1,10;

c) fino a 20 anni MTSIg (10-15yrs) *1,09;

d) oltre 20 anni MTSIg (15+yrs) * 1,06.

2. Per MTSIg si intende il valore del rendimento ("Yield")

dell'indice pubblicato quotidianamente alle ore 11,00 nel sito euroMTS, rilevato il giorno lavorativo antecedente la data di stipula del mutuo. Per ciascuna fascia di durata dei mutui il valore di riferimento, da moltiplicare per il relativo coefficiente, è quello riportato nella colonna "Yield" del foglio di calcolo excel cui si accede attraverso le seguenti pagine internet:

- MTSIg (5-7yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/ MTSIg 5 7 1100.csv;

- MTSIg (7-10yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg 7 10 1100.csv;

- MTSIg (10-15yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg 10 15 1100.csv;

- MTSIg (15+yrs): http://www.euromtsindex.com/index_new/content/index_data/fixing_data/MTSIg 15+ 1100.csv.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 0,85%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,00%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,35%;

d) oltre 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,70%.

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pag. 248 del circuito Telerate.

3. I tassi di cui al comma 1 sono rilevati 2 giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

 

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