MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 marzo 2006.
(Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006)
Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di apertura di credito effettuate dagli Enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, lettera c), della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (68).
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Le aperture di credito contratte, ai sensi dell'art. 205-bis del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno una durata massima di 3 anni, fatta salva la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale e sono regolate a tasso fisso o a tasso variabile.
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(68) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.
Art. 2.
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è fissato nella misura del tasso pari all'Interest rate swap 2 anni maggiorato dello 0,04%.
2. Per Interest rate swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi rilevato alle ore 11,00 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto di apertura di credito. I tassi swap sono riportati alla pagina TTST1 del circuito Reuters.
Art. 3.
1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nella misura del tasso pari all'EURIBOR a 6 mesi maggiorato dello 0,08%.
2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate3.
3. Il tasso di cui al comma 1 è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.
Art. 4.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di apertura di credito stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
Roma, 3 marzo 2006