MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 3 ottobre 2014, n. 205.

(Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015)

 

Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Nel presente regolamento, si intende per:

a) legge assegni: il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

b) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

c) regolamento della Banca d'Italia: il regolamento di cui all'articolo 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (20);

d) negoziatore: la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l'assegno è girato per l'incasso;

e) trattario: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui è detenuto il conto di traenza dell'assegno;

f) emittente: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell'emissione;

g) immagine dell'assegno: copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter) del CAD, conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66 della legge assegni.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pagg. 1412, 2035; I.L.P. 2011, pagg. 982, 1435.

Art. 2.

Presentazione in forma elettronica dell'assegno

1. Ai sensi dell'articolo 31, ultimo comma, della legge assegni, il negoziatore può presentare l'assegno al pagamento in forma elettronica secondo quanto previsto dal regolamento della Banca d'Italia.

2. Ai fini del comma 1, si ha presentazione in forma elettronica quando il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore l'immagine dell'assegno unitamente alle informazioni previste dal regolamento della Banca d'Italia.

3. Ai fini del comma 1, si ha altresì presentazione in forma elettronica quando - nei casi e in conformità a quanto stabilito dal regolamento della Banca d'Italia - il trattario o l'emittente ricevono dal negoziatore le informazioni previste dal medesimo regolamento.

4. Gli assegni girati per l'incasso l'ultimo giorno utile, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge assegni, possono essere presentati al pagamento dal negoziatore solo con la modalità di cui al comma 2.

Art. 3.

Tempi

1. Il negoziatore presenta l'assegno al pagamento al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso.

2. Nel caso di presentazione eseguita secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, il negoziatore, al fine di consentire controlli di regolarità del titolo, è tenuto a trasmettere al trattario o all'emittente, su richiesta di questi ultimi, l'immagine dell'assegno non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (21) (Testo unico bancario).

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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 2388.

Art. 4.

Protesto e constatazione equivalente

1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, il protesto o la constatazione equivalente possono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ufficiale o la Banca d'Italia effettuano rispettivamente il protesto o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni ricevute in via telematica.

3. Il portatore riceve, secondo le regole definite nel regolamento della Banca d'Italia, copia degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica e degli eventuali documenti elettronici che ne attestano il mancato pagamento.

4. Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere che per cause di forza maggiore gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 vengano posti in essere con modalità diverse da quella telematica.

5. Il regolamento della Banca d'Italia può dettare disposizioni per consentire il protesto o la constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni presentati al pagamento in forma cartacea.

Art. 5.

Sicurezza

1. Le banche e gli altri soggetti abilitati adottano presidi in grado di garantire la sicurezza e la correttezza della presentazione in forma elettronica dell'assegno al pagamento secondo quanto disciplinato dal regolamento della Banca d'Italia.

2. Con il regolamento della Banca d'Italia possono essere definiti requisiti uniformi relativi ai moduli cartacei di assegno al fine di garantire la sicurezza e la correttezza del processo di acquisizione e trasmissione dell'immagine dell'assegno in forma elettronica.

Art. 6.

Dematerializzazione e conservazione degli assegni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 66, comma 2, della legge assegni, il negoziatore, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, può incaricare soggetti terzi di effettuare la trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, generando l'immagine dell'assegno.

2. Il negoziatore garantisce che i soggetti di cui al comma 1 dispongano della competenza, della capacità e delle autorizzazioni richieste dalla legge, nonchè dei requisiti eventualmente previsti dal regolamento della Banca d'Italia, per esercitare in maniera professionale e affidabile le attività di cui al comma 1. Tali soggetti svolgono le predette attività nel rispetto degli standard nazionali e internazionali di riferimento e in conformità con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.

3. Il regolamento della Banca d'Italia può dettare disposizioni volte a disciplinare le caratteristiche dell'attività di trasformazione in forma elettronica degli assegni cartacei, svolta dal negoziatore ovvero dai soggetti terzi di cui al comma 1 nonchè i requisiti di cui al comma 2 che tali soggetti devono possedere.

4. L'immagine degli assegni e, ove previsto, le informazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 sono conservate in conformità con quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.

5. Fatti salvi i casi eventualmente stabiliti dal regolamento della Banca d'Italia, gli assegni cartacei sono conservati per un periodo di 6 mesi dallo spirare del termine di presentazione.

6. Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere l'utilizzo di uno specifico tipo di firma elettronica ai sensi di quanto previsto dal CAD e dalle regole tecniche dettate per l'attuazione dello stesso.

Art. 7.

Disposizioni di attuazione

1. Il regolamento della Banca d'Italia detta le regole tecniche per l'attuazione del presente regolamento.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le modifiche apportate alla legge assegni entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca d'Italia.

3. Il regolamento della Banca d'Italia può prevedere adeguate modalità temporali per l'efficacia delle norme in esso contenute aventi impatti implementativi rilevanti per gli operatori.

Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 ottobre 2014

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