MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 settembre 2008, n. 156.
(Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2008)
Regolamento concernente le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul prodotto denominato "biodiesel", ai sensi dell'articolo 22-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) Testo unico: il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (14) e successive modificazioni;
b) programma: il programma pluriennale 1 gennaio 2007-31 dicembre 2010 di agevolazione del biodiesel nel limite del contingente annuale previsto, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del Testo unico;
c) contingente annuale: il quantitativo annuale di biodiesel previsto dal programma;
d) accordi: le intese di filiera ed i contratti quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
e) competente Ufficio: l'Ufficio tecnico di finanza, ovvero l'Ufficio delle dogane ove istituito, competente per territorio;
f) rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione, accessibili al pubblico, ubicati lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;
g) extra-rete: l'insieme degli impianti di distribuzione di carburanti diversi da quelli di cui al punto f);
h) DAA e DAS: i documenti di accompagnamento previsti dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze 25 marzo 1996, n. 210 (15), per le spedizioni di prodotti sottoposti ad accisa rispettivamente in regime sospensivo e ad accisa assolta;
i) Ufficio incaricato: l'Area verifiche e controlli tributi doganali e accise - laboratori chimici - dell'Agenzia delle dogane;
l) aliquota ridotta del programma: il 20% dell'aliquota di accisa di cui all'allegato I del Testo unico applicata al gasolio usato come carburante ovvero la misura percentuale della predetta aliquota rideterminata ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 3, del medesimo Testo unico;
m) cancello di ingresso: deposito fiscale ubicato nel territorio nazionale, attraverso il quale gli impianti situati in altri Paesi comunitari introducono il biodiesel del programma nel territorio nazionale;
n) biodiesel del programma destinato all'immissione in consumo: il biodiesel, rientrante nel programma, che il soggetto assegnatario ha provveduto, dopo la produzione, a miscelare con il gasolio ovvero a trasferire a depositi fiscali nazionali per la successiva miscelazione ovvero a immettere in consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione.
2. Nell'ambito del programma, al biodiesel (codice NC 3824 90 99) ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali, rientrante nel contingente annuale e rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1, d'ora in avanti indicato come "biodiesel del programma", impiegato tal quale o in miscela con il gasolio, è applicata, una aliquota di accisa pari all'aliquota ridotta del programma. La classificazione del biodiesel si riferisce ai codici della nomenclatura combinata di cui al Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
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(14) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1996, pag. 26; Suppl. n. 3, pag. 254; I.L.P. 1996, pagg. 13, 910.
(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2223; I.L.P. 1997, pag. 1355.
Art. 2.
Procedura per la partecipazione al programma
1. Sono ammessi a partecipare all'assegnazione dei quantitativi di biodiesel del programma i soggetti titolari di impianti, operanti in regime di deposito fiscale, ubicati nel territorio nazionale ovvero negli altri Paesi dell'Unione europea, che producono biodiesel rispondente alle caratteristiche di cui all'allegato 1; a tal fine gli stessi presentano, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, un'istanza all'Ufficio incaricato contenente le seguenti indicazioni:
a) la denominazione sociale, l'ubicazione dell'impianto, il numero di partita IVA, il legale rappresentante, il depositario autorizzato, il codice fiscale e il codice di accisa;
b) il quantitativo di biodiesel del programma complessivamente richiesto, espresso in tonnellate, specificando la quota parte, d'ora in avanti indicata come "quota prioritaria", che sarà ottenuta a seguito della stipula di contratti di fornitura nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), riferibili al soggetto e la quota parte, d'ora in avanti indicata come "quota generica", che sarà prodotta impiegando materie prime non ottenute nell'ambito dei predetti accordi;
c) gli estremi del decreto di autorizzazione rilasciato ai fini dell'esercizio. Per gli impianti ubicati negli altri Paesi comunitari, gli estremi dei provvedimenti rilasciati dalle competenti autorità ai fini dell'esercizio;
d) la capacità produttiva annua degli impianti, espressa in tonnellate, quale risulta dal decreto di autorizzazione o dalla verifica effettuata dal competente Ufficio nei casi di autorizzazione provvisoria all'esercizio ovvero di impianti la cui capacità produttiva non risulti dal decreto di autorizzazione. Per gli impianti situati negli altri Paesi comunitari, la capacità produttiva, espressa in tonnellate, risultante dai provvedimenti rilasciati ai fini dell'esercizio, anche provvisorio, dalle competenti autorità nazionali;
e) gli estremi della licenza di esercizio del deposito fiscale;
f) la dichiarazione di conformità delle caratteristiche merceologiche del biodiesel prodotto con quelle previste dalle vigenti norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);
g) i quantitativi, espressi in tonnellate, del biodiesel realizzato e ceduto per la successiva immissione in consumo nel territorio nazionale, per ciascuno dei 2 anni solari precedenti;
h) per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, indicazione del cancello di ingresso.
2. All'istanza sono allegati:
a) la copia dei documenti di cui al comma 1, lettere c) ed e).
Per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, i medesimi documenti sono presentati in copia conforme all'originale con traduzione ufficiale in lingua italiana;
b) il certificato di analisi rilasciato dalla Stazione sperimentale combustibili o dalla Stazione sperimentale oli e grassi o da uno dei Laboratori chimici delle Dogane specializzati nel particolare settore merceologico, relativo all'annualità in corso, dal quale risulti la conformità delle caratteristiche merceologiche di cui al comma 1, lettera f);
c) la certificazione del competente Ufficio per le immissioni in consumo dichiarate ai sensi del comma 1, lettera g). Per gli operatori degli altri Paesi comunitari la certificazione rilasciata dall'Ufficio competente sul cancello di ingresso;
d) l'attestazione relativa all'effettivo esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio competente, ovvero, per gli impianti situati in altri Paesi comunitari, dall'autorità di controllo che ha rilasciato il codice di accisa per l'impianto;
e) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (16). I titolari di impianti situati in altri Paesi comunitari hanno l'obbligo di presentare documentazione equivalente alla suddetta dichiarazione.
3. Le istanze di partecipazione sono redatte in lingua italiana.
Per l'anno 2008 l'istanza è presentata entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3; per gli anni 2009 e 2010 l'istanza è presentata entro il 10 gennaio di ciascun anno. Per le istanze presentate a mezzo raccomandata fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante. Non sono prese in considerazione le istanze presentate dopo i termini stabiliti. I soggetti operanti in altri Paesi comunitari, presentano la documentazione equivalente a quella prescritta per i soggetti nazionali con una traduzione ufficiale in lingua italiana. Sono esclusi dall'assegnazione i soggetti che abbiano presentato istanze risultate incomplete o prive della prescritta documentazione.
4. Il quantitativo di biodiesel complessivamente richiesto, di cui al comma 1, lettera b), non può essere superiore alla capacità produttiva degli impianti di cui al comma 1, lettera d).
5. Sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i contenuti della dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), risultassero in contrasto con gli elenchi di cui all'articolo 11, comma 4.
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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 227; I.L.P. 2007, pagg. 116, 228.
Art. 3.
Criteri di assegnazione
1. Nell'ambito del programma, il contingente annuale è ripartito, ai soggetti ammessi a parteciparvi ai sensi dell'articolo 2, con le modalità di cui al presente articolo.
2. Per l'anno 2007 il contingente annuale è ripartito, secondo le modalità previste dall'articolo 22-bis del Testo unico, tra i soggetti ammessi al programma.
3. Per ciascun anno del triennio 2008-2010, ai fini della ripartizione del contingente annuale, il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali comunica, all'ufficio incaricato, il quantitativo complessivo di biodiesel, d'ora in avanti indicato come contingente accantonato, previsto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), in essere per l'anno, derivante dalla trasformazione di semi di origine nazionale o comunitaria. La predetta comunicazione è effettuata, per l'anno 2008, entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 10 gennaio di ciascun anno; entro il 20° giorno successivo a tali date, l'ufficio incaricato, determina l'eventuale quota del contingente annuale, d'ora in avanti indicata come quota preliminarmente assegnabile, pari alla differenza tra il contingente annuale ed il contingente accantonato ovvero, qualora la sommatoria delle quote prioritarie richieste dai soggetti di cui al comma 1 sia inferiore al contingente accantonato, pari alla differenza tra il contingente annuale e tale sommatoria.
4. La quota preliminarmente assegnabile è ripartita tra i soggetti di cui al comma 1, nell'ambito delle quote generiche richieste in relazione alla rispettiva capacità convenzionale definita come la somma della media dei quantitativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), e della capacità produttiva annua di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del soggetto, entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,55 e 0,45. Ai fini del calcolo della predetta capacità convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote generiche. La ripartizione di cui al presente comma è effettuata, per l'anno 2008 entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 3 e, per gli anni 2009 e 2010, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
5. La parte del contingente annuale che residua a seguito delle assegnazioni di cui al comma 4, d'ora in avanti indicata come contingente di filiera, è ripartita, entro il 31 luglio di ogni anno di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, tra i soggetti di cui al comma 1 nell'ambito delle quote prioritarie richieste, assegnando a ciascun soggetto un quantitativo pari alla rispettiva richiesta; qualora la somma delle quote prioritarie richieste sia superiore al contingente di filiera, il medesimo è ripartito in relazione al peso convenzionale di ogni soggetto, definito come la somma della quota prioritaria richiesta e della capacità produttiva di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), entrambe rapportate ai rispettivi valori totali e moltiplicate, rispettivamente, per i coefficienti 0,85 e 0,15. Ai fini del calcolo del predetto peso convenzionale sono tenuti in considerazione i soli soggetti che richiedono quote prioritarie.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 resta subordinata al favorevole esito dei controlli di cui all'articolo 4, comma 1. L'ufficio incaricato, prima di procedere alla medesima assegnazione, verifica la coerenza tra la quota prioritaria richiesta dal soggetto ed i dati, comunicati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, relativi alle quantità di oli di semi destinati alla produzione di biodiesel ottenibili dai contratti di fornitura riferibili al medesimo soggetto.
7. A seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono derivare assegnazioni superiori alle rispettive richieste di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). I quantitativi eventualmente residuati a seguito delle ripartizioni di cui ai commi 4 e 5 sono ripartiti tra i soggetti proporzionalmente alle quote assegnate ai sensi dei medesimi commi. I quantitativi di biodiesel assegnati non possono essere ceduti; i soggetti assegnatari possono altresì far realizzare una parte non maggioritaria della propria assegnazione presso gli impianti di altri soggetti assegnatari, a seguito della stipula di appositi contratti di lavorazione, dandone comunicazione al competente Ufficio.
8. In considerazione della variabilità dei fattori che vincolano la produzione agricola e le rese in olio dei semi oleaginosi, i soggetti destinatari del contingente di filiera possono chiedere la riduzione, entro il limite massimo del 20% della quota rispettivamente assegnata ai sensi del comma 5. In tal caso i medesimi soggetti fanno pervenire, entro il 30 novembre dell'anno di assegnazione, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una apposita istanza all'Ufficio incaricato; le istanze pervenute all'Ufficio incaricato successivamente a tale data non sono prese in considerazione.
9. Per la mancata realizzazione, da parte dei soggetti assegnatari, delle produzioni previste in attuazione dei contratti quadro e intese di filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori, indipendentemente dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-bis, comma 2-ter del Testo unico.
Art. 4.
Controlli di conformità sui contratti di fornitura
1. Entro il 15 luglio di ogni anno del triennio 2008-2010 il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali comunica all'Ufficio incaricato l'esito dei controlli effettuati circa la conformità dei contratti di fornitura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), con gli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), nonché le rispettive quantità di oli di semi ottenibili da destinare alla produzione di biodiesel.
Art. 5.
Garanzie
1. I soggetti ammessi a partecipare al programma versano una cauzione pari al 5% dell'accisa sui quantitativi di biodiesel del programma rispettivamente assegnati, calcolata con l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Per i partecipanti di altri Paesi comunitari la cauzione è prestata dal titolare del cancello di ingresso. La cauzione è versata, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, in numerario, titoli di Stato o garantiti dallo Stato, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. I documenti comprovanti l'avvenuto versamento della cauzione di cui al comma 1 e, in caso di versamento tramite fideiussione o polizza, l'accettazione della stessa da parte dell'Ufficio competente, sono consegnati dal soggetto assegnatario, in copia conforme all'originale, all'Ufficio incaricato, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dall'assegnazione a pena di decadenza dalla stessa.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione, al fine della restituzione, totale o parziale della cauzione di cui al comma 1, i soggetti ammessi a partecipare al programma, fanno pervenire al competente Ufficio, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il resoconto, relativo all'anno solare precedente, dei quantitativi di biodiesel del programma assegnati al soggetto e del biodiesel del programma dal medesimo soggetto destinato all'immissione in consumo. Entro 45 giorni dal ricevimento del predetto resoconto, l'Ufficio competente, effettuati gli eventuali riscontri, restituisce al soggetto assegnatario la cauzione, senza il pagamento di interessi, eventualmente decurtata in relazione ai quantitativi di biodiesel assegnati al soggetto e che, al 31 dicembre dell'anno di assegnazione, risultassero non ancora destinati all'immissione in consumo.
Art. 6.
Caratteristiche del biodiesel
1. La rispondenza del biodiesel del programma alle caratteristiche di cui all'allegato 1 è verificata dagli organi competenti all'accertamento delle violazioni in materia fiscale. L'analisi dei campioni, prelevati durante l'attività di verifica, è eseguita presso i laboratori chimici dell'Agenzia delle dogane. Per l'eventuale revisione di analisi, su richiesta dell'operatore, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 7.
Caratteristiche e stoccaggio delle miscele
1. La miscelazione del biodiesel del programma con il gasolio è effettuata nei depositi fiscali alla presenza di funzionari incaricati dal competente Ufficio; delle operazioni effettuate è redatto apposito processo verbale, con l'indicazione dei volumi, riferiti a 15°C, e della massa dei singoli componenti utilizzati per la miscela. Il competente Ufficio può altresì autorizzare i depositi fiscali a provvedere direttamente alla miscelazione di gasolio e biodiesel del programma fino al 5% in volume. I deposti autorizzati ai sensi del presente comma comunicano al competente Ufficio, anche a mezzo fax, almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni operazione di miscelazione, i quantitativi di biodiesel del programma da impiegare, la percentuale di miscelazione prevista, la data e l'orario di inizio dell'operazione. Il competente Ufficio ha facoltà di intervenire durante le operazioni di miscelazione redigendo il predetto processo verbale. In caso contrario l'avvenuta miscelazione è attestata dal depositario autorizzato, che provvede a trasmettere all'Ufficio competente, anche a mezzo fax, entro il giorno successivo, una dichiarazione contenente, oltre ai dati identificativi del depositario autorizzato, il quantitativo di biodiesel del programma impiegato per l'operazione di miscelazione, il contenuto percentuale di biodiesel nella miscela ottenuta, la data e l'orario delle operazioni effettuate, l'importo portato a detrazione, ai sensi del successivo articolo 9, comma 4, dalla contabilità inerente l'accisa dovuta.
2. L'Ufficio competente può autorizzare le miscelazioni di cui al comma 1 anche con l'impiego di gasolio semilavorato in fase di preparazione o colaggio.
3. Nell'ambito del programma, possono essere destinate al consumo come carburanti le miscele gasolio-biodiesel con contenuto di biodiesel, in volume, in misura inferiore o uguale al 5% ovvero uguale al 25%, nel rispetto delle caratteristiche del gasolio e delle disposizioni tecniche previste dalla normativa vigente.
4. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel in misura inferiore o uguale al 5% in volume, possono essere stoccate promiscuamente con gasolio e possono essere avviate al consumo sia presso la rete che l'extra-rete.
5. Le miscele di cui al comma 3 con contenuto in biodiesel uguale al 25% in volume, rispondenti alla norma della Commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA) NC 637-02, fatto salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 6, sono avviate al consumo solo presso l'extra-rete e devono essere contabilizzate e stoccate separatamente.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, d'intesa con il direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, sono eventualmente modificate le percentuali consentite di miscelazione di cui al comma 3 e le modalità di vendita delle medesime miscele in relazione alla possibilità tecnica del loro corretto impiego per autotrazione ed alla disponibilità di erogatori dedicati che indichino l'effettivo contenuto di biodiesel nella miscela.
7. Il biodiesel del programma, proveniente da stabilimenti di produzione ubicati in altri Paesi comunitari è introdotto nel territorio nazionale esclusivamente attraverso i cancelli di ingresso preventivamente autorizzati dagli Uffici delle dogane territorialmente competenti.
Art. 8.
Adempimenti per i soggetti assegnatari delle quote di biodiesel e circolazione del biodiesel
1. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione, i soggetti assegnatari presentano, a pena di esclusione dagli anni successivi del programma, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia delle dogane e al Comando generale della Guardia di finanza una relazione a consuntivo dalla quale risultino la quantità, la tipologia e la provenienza degli oli vegetali utilizzati nonché la quantità e la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione. La predetta relazione inerente le assegnazioni relative all'anno 2007 è presentata entro il 31 gennaio dell'anno 2009.
2. I soggetti assegnatari, a richiesta delle amministrazioni competenti, forniscono tutte le informazioni necessarie per l'accertamento della regolarità dell'impiego del gasolio miscelato con biodiesel utilizzato per autotrazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 7, commi 3, 4 e 5. I medesimi soggetti tengono, per ciascuna delle assegnazioni annuali effettuate ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, una apposita contabilità a scalare contenente l'indicazione dei quantitativi direttamente miscelati con il gasolio, dei quantitativi, e dei relativi soggetti destinatari, trasferiti ad altri depositi fiscali nazionali per la successiva miscelazione nonché dei quantitativi immessi in consumo direttamente dal proprio stabilimento di produzione. Per i soggetti assegnatari operanti in altri Paesi dell'Unione europea la predetta contabilità a scalare è tenuta dal rispettivo cancello di ingresso.
3. Il biodiesel del programma destinato ad essere miscelato con il gasolio è trasferito al deposito fiscale di miscelazione con la scorta del DAA sul quale è indicata la dicitura "biodiesel destinato alla miscelazione con gasolio rientrante nel programma di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995", unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) sul medesimo DAA è indicata anche la dicitura "biodiesel proveniente da intesa di filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102".
4. Il biodiesel del programma destinato ad essere usato tal quale, per il quale è richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma, è immesso in consumo direttamente dall'impianto di produzione, ovvero, per gli impianti comunitari, dal rispettivo cancello di ingresso, con la scorta del DAS sul quale è riportata la dicitura "biodiesel sottoposto ad accisa ridotta rientrante nel programma di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504/1995", unitamente all'indicazione dell'anno e del mese di assegnazione. Qualora il biodiesel sia ottenuto nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sul medesimo DAS è indicata anche la dicitura "biodiesel proveniente da intesa di filiera/contratto quadro di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102".
Art. 9.
Adempimenti per i soggetti titolari di impianti di miscelazione e circolazione delle miscele gasolio-biodiesel
1. I titolari dei depositi fiscali di miscelazione riportano nella relativa contabilità, in corrispondenza di ogni annotazione relativa all'introduzione nel deposito fiscale di biodiesel del programma, la dicitura "biodiesel del programma 2007-2010" con indicazione dell'anno e del mese di assegnazione.
2. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, sulle quali, relativamente al biodiesel contenuto, è richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta del programma sono immesse in consumo con la scorta del DAS sul quale è riportata la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5%" ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%".
3. Le miscele di gasolio con biodiesel del programma, trasferite in sospensione di accisa, sono scortate dal DAA sul quale è riportata la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura non superiore al 5%" ovvero, per le miscele destinate al consumo presso l'extra-rete, la dicitura "gasolio contenente biodiesel in misura pari al 25%".
4. Relativamente al biodiesel del programma miscelato con il gasolio, l'agevolazione prevista dall'articolo 22-bis del Testo unico è riconosciuta al solo soggetto che effettua la miscelazione stessa. Per le miscele di gasolio con biodiesel, trasferite in regime sospensivo ad altri depositi fiscali, il depositario autorizzato del deposito fiscale in cui è avvenuta la miscelazione, contabilizza in detrazione, nelle scritture contabili inerenti l'accisa dovuta, la differenza tra l'imposta che sarebbe dovuta sul biodiesel applicando l'aliquota di accisa relativa al gasolio impiegato come carburante e l'imposta effettivamente dovuta, sul medesimo biodiesel, a seguito dell'applicazione dell'aliquota ridotta del programma. Nelle medesime contabilità sono annotate la data e l'ora delle corrispondenti operazioni di miscelazione; alla contabilità è acclusa copia del verbale o dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, delle medesime operazioni di miscelazione.
Art. 10.
Regime dei cali e tabelle di conversione volumica
1. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinati i limiti dei cali tecnicamente ammissibili per il biodiesel.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano, in materia di cali, le disposizioni previste per gli oli minerali dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze 18 settembre 1997, n. 383 (17) e le percentuali previste per il gasolio dal regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze 13 gennaio 2000, n. 55 (18).
3. Per la conversione alla temperatura di 15°C della densità e dei volumi del biodiesel trova applicazione la circolare del Ministero delle Finanze 12 luglio 1996, n. 184.
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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 3625.
(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 1156.
Art. 11.
Disposizioni varie
1. Alle miscele di gasolio con biodiesel del programma destinate ad essere impiegate come combustibile per riscaldamento si applica quanto previsto in materia di denaturazione del gasolio, dall'articolo 1, comma 9, 4° periodo, del decreto-legge 20 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.
2. Per ogni anno di validità del programma, i quantitativi del contingente annuale che risultassero, al termine del medesimo anno, non ancora destinati all'immissione in consumo, sono ripartiti tra gli operatori, limitatamente ai quantitativi richiesti e non assegnati, in misura proporzionale alle quote loro già assegnate dal programma per l'anno in questione; in caso di rinuncia, totale o parziale, da parte di un beneficiario delle quote risultanti dalla predetta ripartizione, le stesse sono ripartite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. I quantitativi ripartiti ai sensi del presente comma devono essere destinati all'immissione in consumo entro il successivo 30 giugno.
3. Al fine di consentire la partecipazione al programma anche ai soggetti di altri Stati membri dell'Unione europea, del contenuto del presente regolamento è data diffusione in ambito comunitario mediante comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ovvero con modalità equivalenti.
4. Al fine della verifica del contenuto delle autocertificazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), l'Agenzia delle dogane richiede al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Agenzia delle entrate di accertare l'assenza, dei soggetti assegnatari di quote di biodiesel del programma, dagli elenchi, aggiornati al termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione al programma di cui all'articolo 2, comma 3, dei soggetti che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel D.P.C.M. 23 maggio 2007 emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; le amministrazioni interpellate riscontrano la predetta richiesta entro 30 giorni trascorsi i quali la verifica deve ritenersi effettuata con esito negativo.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento emanato con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 256/2003 (19), è abrogato.
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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 2747.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 settembre 2008
Registrato alla Corte dei conti il 3-10-2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, figlio n. 285
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ALLEGATO 1
TABELLA CARATTERISTICHE FISCALI
PER IL BIODIESEL
| Caratteristiche (*) | Unità di misura | Valore (*) | Metodo di prova (*) | |
| Min | Max | |||
| Aspetto | Limpido | Esame visivo | ||
| Metilesteri (contenuto di esteri) | % m/m | 96,5 | EN 14103 | |
| Monogliceridi | % m/m | 0,80 | EN 14105 | |
| Digliceridi | % m/m | 0,20 | EN 14105 | |
| Trigliceridi | % m/m | 0,20 | EN 14105 | |
| Metanolo (**) | % m/m | 0,20 | EN 14110 | |
| Estere metilico di acido linolenico (***) | % m/m | 12,0 | EN 14103 | |
| Valore di iodio (****) | g iodio/100g | 120 | EN 14111 | |
(*) Le caratteristiche, i limiti ed i metodi di prova sono ricavati dalle norme UNI EN 14214-2004 ed UNI EN 14213-2004 che annullano e sostituiscono le norme UNI 10946 e UNI 10947 citate nell'allegato al decreto 25 luglio 2003, n. 256.
(**) (***) Le caratteristiche non si applicano per il biodiesel destinato alla combustione.
(****) Nel caso di biodiesel destinato alla combustione il limite è di 135 g iodio/100g.
Per la determinazione del contenuto di biodiesel nelle miscele di idrocarburi viene utilizzato il metodo EN 14078-2003 di cui alla norma UNI EN 590-2004.