MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2004)

 

Applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Modalità di gestione della tessera sanitaria

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede ad inviare la tessera sanitaria a tutti gli aventi diritto, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze al momento della spedizione.

2. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'art. 2, i soggetti destinatari della tessera sanitaria che non l'avessero ricevuta entro 90 giorni dalla data di attivazione della regione di appartenenza dell'Unità sanitaria locale da cui ricevono i servizi di assistenza, possono richiederla recandosi presso:

a) la propria Unità sanitaria locale di assistenza, nel caso in cui siano già regolarmente registrati alle Unità sanitarie locali e siano già in possesso del codice fiscale;

b) qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano già regolarmente registrati alle Unità sanitarie locali oppure non in possesso di codice fiscale regolarmente attribuito.

3. I soggetti che richiedano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale presso le Unità sanitarie locali devono essere in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito dai comuni abilitati o da un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate. All'atto della registrazione al Servizio sanitario nazionale, le Unità sanitarie locali rilasciano un certificato provvisorio di tessera sanitaria contenente anche il codice fiscale in formato barcode, utilizzabile per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale.

4. I soggetti in possesso della tessera sanitaria non ancora scaduta per i quali decade il diritto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ferme restando le specifiche discipline previste dalla normativa vigente, sono tenuti a provvedere alla restituzione della tessera medesima recandosi presso la propria Unità sanitaria locale o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate; tale obbligo è esteso agli eredi in caso di morte del titolare.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvederà a riemettere la tessera sanitaria alla sua scadenza, laddove non sia pervenuta da parte delle strutture competenti l'informazione sulla decadenza del diritto all'assistenza sanitaria, ovvero emetterà in sostituzione il tesserino di codice fiscale già in uso.

6. La possibilità di cui al comma 2, lettera a) di richiedere la tessera sanitaria presso una Unità sanitaria locale, del rilascio del certificato provvisorio di cui al comma 3 nonchè della restituzione di cui al comma 4 sono, in ogni caso, resi operativi in accordo con la competente regione.

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica la normativa vigente in materia di gestione del tesserino di codice fiscale.

Art. 2.

Programma di applicazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, numero 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, numero 326 (15), concernenti il monitoraggio della spesa sanitaria, sono applicate assicurandone l'armonizzazione con il più complessivo sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, numero 388 (16), e dal successivo accordo quadro sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'avvio del nuovo sistema informativo sanitario. Per il relativo programma di attuazione, si procede gradualmente e in via sperimentale nella regione Abruzzo a partire da luglio 2004. Con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni.

2. In particolare nella regione Abruzzo:

a) la distribuzione dei ricettari conformi ai modelli di ricetta di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, del 18 maggio 2004 per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche con onere a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di attivazione di cui al comma 1;

b) l'esclusività dell'impiego dei ricettari, di cui al punto a), decorre da settembre 2004. Entro tale data i medici prescrittori devono riconsegnare i vecchi ricettari non ancora utilizzati o parzialmente utilizzati, all'atto del ritiro dei nuovi ricettari;

c) l'Istituto Poligrafico dello Stato provvede a ritirare le eventuali scorte dei vecchi ricettari presenti presso le ASL;

d) l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari di cui al decreto attuativo del comma 5 del citato art. 50, deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di cui al comma 1.

3. Le funzioni relative alla tessera europea di assicurazione malattia di cui al retro della tessera sanitaria, hanno effetto a decorrere dal mese di novembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.

(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

 

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