MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 giugno 2005.
(Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005)
Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto, per l'anno 2005, dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2005 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (10), come sostituito dall'art. 4, comma 26, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura dello 0,42‰ dei premi incassati nell'esercizio 2004, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni.
2. Il contributo di vigilanza per l'anno 2005 dovuto dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura dello 0,10‰ dei premi incassati nell'esercizio 2004.
3. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2004 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP 25 novembre 2003, in misura pari al 6% dei predetti premi.
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(10) Ved. Boll. Lav. 1982, pag. 1937.
Art. 2.
1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2005, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea nonché dalle imprese di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese estere operanti nel territorio della Repubblica entro il 31 luglio 2005, al netto della rata di acconto versata entro il 31 gennaio 2005, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze 11 giugno 1999 (11).
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(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2038; I.L.P. 1999, pag. 1721.
Art. 3.
1. L'ISVAP provvede a comunicare alle singole imprese l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2005