MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 2009.

(Gazzetta Ufficiale n. 208 dell'8 settembre 2009)

Modifiche al regime IVA della cessione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 185 del 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto

alla vendita di documenti di viaggio o di sosta

1. L'imposta sul valore aggiunto dovuta per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari è assolta dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, di seguito denominato "l'esercente", secondo le disposizioni del presente decreto.

2. In relazione alle operazioni di vendita, nei documenti eventualmente rilasciati, l'imposta non è indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, salvo che per quelle effettuate dall'esercente direttamente nei confronti di soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni utilizzatori del servizio. In tal caso la fattura è emessa dall'esercente entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2.

Adempimenti

1. L'esercente annota in apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le vendite dei documenti di viaggio o di sosta.

L'annotazione evidenzia:

a) il numero dei documenti di viaggio o di sosta consegnati o spediti e il corrispondente identificativo unitario, nonchè il relativo prezzo unitario, entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;

b) il numero dei documenti di viaggio o di sosta restituiti, entro l'ultimo giorno non festivo del mese di consegna o spedizione;

c) il numero totale dei documenti di viaggio o di sosta effettivamente ceduti in ciascun mese, risultante dalle precedenti registrazioni, entro il 1° giorno non festivo del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), con riferimento al mese anteriore.

2. L'esercente annota sul registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui alle lettere a) e b), e con riferimento al mese anteriore, l'ammontare globale dei corrispettivi relativi al mese anteriore.

3. L'esercente l'attività di trasporto annota nel registro di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, entro il 1° giorno non festivo successivo e con riferimento al giorno in cui sono effettuate le operazioni, anche l'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dal giornale di fondo, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle Finanze del 30 giugno 1992 (20), relativo all'emissione o alla riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da un supporto con banda magnetica o con microprocessore suscettibile di riprogrammazione. L'esercente l'attività di gestione dell'autoparcheggio effettua, negli stessi termini, analoga annotazione dell'ammontare complessivo dei corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche o informatizzate o strumenti similari.

4. Per i compensi riconosciuti ai soggetti terzi per le operazioni di cui all'art. 1, comma 1, da chiunque effettuate, l'imposta è assolta unitariamente dall'esercente sulla base del prezzo di vendita al pubblico ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. I documenti di acquisto loro rilasciati da parte dell'esercente, conseguentemente agli adempimenti di cui al presente articolo, sono integrati con l'elencazione dell'identificativo unitario del documento di viaggio o di sosta oggetto della cessione. Ai soggetti terzi che effettuano le operazioni di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al presente comma, gli obblighi derivanti dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1992, pag. 3090.

Art. 3.

Particolare disciplina per la vendita di documenti di viaggio

relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta

1. La vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, esenti da imposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è disciplinata dal presente articolo.

2. I compensi corrisposti dall'esercente l'attività di trasporto ad intermediari per la vendita di documenti di viaggio, relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, la quale è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto medesimo secondo le modalità di cui al presente articolo. Le operazioni di intermediazione effettuate a favore dell'esercente l'attività di trasporto comprendono le successive prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative.

3. Entro il 5° giorno del mese successivo a quello previsto per le registrazioni dei compensi di cui all'art. 2, comma 2, l'esercente l'attività di trasporto emette per gli stessi compensi la fattura, con le modalità di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e la annota nel registro di cui ai successivi articoli 23 o 24 ai soli fini delle liquidazioni periodiche, nonchè nel registro di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ai fini di un'eventuale detrazione dell'imposta. Un esemplare della fattura è consegnato all'intermediario che lo numera in ordine progressivo e lo conserva ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

4. L'ammontare dei compensi non concorre a formare il volume d'affari degli intermediari dei documenti di viaggio.

5. Agli intermediari di documenti di viaggio non si applicano, limitatamente all'attività dai medesimi svolta in tale settore, gli obblighi derivanti dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Art. 4.

Modifiche alle caratteristiche del biglietto di trasporto

1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 30 giugno 1992 è sostituito dal seguente: "4. Nei trasporti cumulativi che danno luogo al biglietto integrato le indicazioni di cui alla lettera a) del comma 3 sono riferite o all'emittente o ad una delle imprese che partecipano al trasporto. In tal caso gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono adempiuti dal soggetto indicato sul biglietto integrato per l'intera prestazione di trasporto ed i riversamenti dei corrispettivi effettuati da quest'ultimo nei confronti degli altri soggetti che partecipano al trasporto sono assoggettati ad imposta come prestazioni di servizi di trasporto nell'osservanza delle disposizioni del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".

Art. 5.

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 6.

Efficacia

1. Il presente decreto si applica a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A partire dalla stessa data il decreto del Ministro delle Finanze 5 maggio 1980 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2009

Registrato alla Corte dei conti il 10-8-2009

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 241.

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