MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 2010.

(Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010)

 

Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Soggetti obbligati

1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:

a) cessioni di beni;

b) prestazioni di servizi rese;

c) acquisti di beni;

d) prestazioni di servizi ricevute.

2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati tramite apposito modello che, con le relative istruzioni per la compilazione, è approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto.

Art. 2.

Periodo di riferimento della comunicazione

1. Il modello di comunicazione è presentato con riferimento:

a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a € 50.000;

b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

2. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 4 trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.

4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.

5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai 4 trimestri che compongono l'anno solare.

Art. 3.

Presentazione degli elenchi

1. Il modello di comunicazione è presentato all'Agenzia delle entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Art. 4.

Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni

1. Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:

a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;

b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;

c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;

d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;

e) periodo di riferimento della comunicazione;

f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;

g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;

h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

2. Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.

Art. 5.

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dall'1 luglio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Registrato alla Corte dei conti il 13-4-2010

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 380

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