MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 30 marzo 2021.

(Gazzetta Ufficiale n. 81 del 3 aprile 2021)

 

Individuazione e modalità di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP.

 

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE FINANZE

 

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Decreta:

 

Art. 1.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

1. A decorrere dall'anno 2021 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuta per l'anno in corso, mediante il loro inserimento in un'apposita applicazione denominata Gestione IRAP, che, previa abilitazione, è resa disponibile nell'area riservata del portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nella quale devono essere compilati i campi dedicati alle aliquote complessivamente applicabili per le singole fattispecie, alle deduzioni, alle detrazioni, ai crediti d'imposta, alle norme nazionali e regionali di riferimento, agli aiuti di Stato, con separata evidenza di quelli non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione previsti dall'art. 10 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 31 maggio 2017, n. 115, alle relative note esplicative e agli eventuali chiarimenti applicativi.

2. Ai fini della pubblicazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto di eventuali disposizioni statali che stabiliscono la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali o provinciali nella parte in cui prevedono aumenti dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Nel caso in cui intervengano successive variazioni dei dati trasmessi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reinseriscono i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di adozione dei relativi provvedimenti modificativi.

4. La Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione dei dati inseriti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel sito www.finanze.gov.it entro 15 giorni lavorativi successivi alla data del loro inserimento.

Art. 2.

 

Disposizioni in materia di pubblicazione

dei dati rilevanti ai fini dell'imposta regionale

sulle attività produttive - IRAP

per le regioni per le quali si applicano

gli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni per l'applicazione degli automatismi fiscali inerenti al settore sanitario di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e/o all'art. 2, commi 79, lettera b), e 86 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la regione interessata reinserisce i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

Art. 3.

 

Utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate

dei dati rilevanti ai fini della determinazione

dell'imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

1. Ai fini della predisposizione e della successiva pubblicazione sul sito www.agenziaentrate.gov.it dei software di compilazione e di controllo del modello di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 settembre 2008, l'Agenzia delle entrate tiene conto dei dati pubblicati ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana.

 

Roma, 30 marzo 2021

 

 

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