MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 novembre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005)
Criteri e modalità di concessione da parte di Sviluppo Italia SPA degli incentivi a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 le agevolazioni finanziarie, previste dalla normativa vigente a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego, anche se relative a domande presentate antecedentemente a tale data, sono concesse da Sviluppo Italia SPA in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2.
Interventi a favore dell'autoimprenditorialità
e dell'autoimpiego
1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle in favore del lavoro autonomo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in coerenza con i princìpi di cui all'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002 (6).
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.
Art. 3.
Interventi a favore del lavoro autonomo
1. Le agevolazioni finanziarie in favore dell'autoimpiego, nella forma del lavoro autonomo, di cui al Titolo II, Capo I, del decreto legislativo n. 185 del 2000 (7), sono concesse secondo i seguenti criteri e modalità:
a) mutuo a tasso agevolato per gli investimenti nella misura del 50% del totale dei contributi concessi, costituiti dalla somma dell'importo degli investimenti ammessi e del massimale del contributo in conto gestione pari a € 5.165,00 e comunque per un importo complessivo non superiore a € 15.494,00;
b) contributo a fondo perduto per gli investimenti in misura pari alla differenza tra l'importo degli investimenti ammessi e l'importo del mutuo agevolato di cui alla lettera a);
c) contributo a fondo perduto sulle spese di gestione per il primo anno, per un ammontare non superiore a € 5.165,00.
2. Per la durata e il tasso di interesse del mutuo di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295 (8), in coerenza con i princìpi di cui all'art. 72, comma 2, lettere b) e c), della legge n. 289 del 2002.
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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2367.
(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 2567.
Art. 4.
Conto corrente di tesoreria
1. Per la gestione dei mutui a tasso agevolato relativi alle misure previste dalla normativa vigente finanziate a valere sul menzionato Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (9), è istituito un fondo rotativo depositato su un apposito conto corrente infruttifero intestato a Sviluppo Italia presso la Tesoreria centrale dello Stato.
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 245; I.L.P. 2000, pag. 121.
Art. 5.
Norma finale
1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto continuano ad applicarsi, ove non incompatibili, le disposizioni legislative istitutive delle misure agevolative e le normative di attuazione vigenti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 novembre 2004
Registrato alla Corte dei conti il 24-12-2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 240