MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 30 settembre 2021.

(Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021)

 

Modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

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Decreta:

 

Art. 1.

 

Ambito di applicazione

dell'esenzione IMU 2021 e rimborso

 

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto.

L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della 1ª rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Coloro che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto.

 

Art. 2.

 

Modalità di rimborso

della prima rata o unica rata IMU 2021

1. In attuazione dell'art. 4-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i soggetti di cui all'articolo 1 del presente decreto aventi diritto al rimborso dell'IMU presentano al comune competente un'istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:

a) possesso dell'immobile;

b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;

c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

d) estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU riferita all'anno 2021;

e) importo di cui si chiede il rimborso;

f) coordinate bancarie.

Art. 3.

 

Dichiarazione IMU anno 2021

1. I soggetti di cui all'art. 1 devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonchè l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 30 settembre 2021

 

 

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