MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 luglio 2009.
(Gazzetta Uffciale n. 196 del 25 agosto 2009)
Monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2009 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
...omissis...
Decreta:
Articolo unico
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti forniscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni per il monitoraggio semestrale del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, di cui all'art. 77-bis, comma 14, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (3), con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. Detti prospetti devono essere trasmessi con riferimento a ciascun semestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - provvede, previa comunicazione all'ANCI e all'UPI, all'aggiornamento degli allegati del presente decreto a seguito di nuovi interventi normativi volti a prevedere esclusioni dai saldi rilevanti ai fini del Patto di stabilità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 luglio 2009
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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.
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ALLEGATO A
MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO
Il presente allegato si sofferma sulle modalità e sui modelli di rilevazione del monitoraggio del Patto di stabilità interno e sulle sue regole per il 2009 ed è strutturato secondo il seguente schema:
A) ISTRUZIONI GENERALI
A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione.
A.2. Specifiche sui prospetti del monitoraggio.
A.3. Creazione di nuove utenze.
A.4. Requisiti informatici per l'applicazione web del Patto di stabilità interno.
A.5. Altri riferimenti e richieste di supporto.
B) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/09/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI
B.1) Principali innovazioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2009
B.2) Verifica del rispetto del Patto .
C) MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE
D) INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI IL PRIMO INVIO DI DATI
A) ISTRUZIONI GENERALI
A.1) Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
I prospetti che le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono compilare, con riferimento a ciascun semestre, sono individuati dal modello MONIT/09/CPM, allegato al presente decreto.
Le risultanze del patto di stabilità interno devono essere trasmesse esclusivamente tramite l'applicazione web predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e già utilizzata per il monitoraggio del Patto di stabilità interno negli anni scorsi. Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo: www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf .
A.2) - Specifiche sui prospetti del monitoraggio
Cumulabilità - I modelli devono essere compilati dagli enti con riferimento a ciascun semestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il 1° semestre devono essere riferiti al periodo che inizia l'1 gennaio e termina il 30 giugno 2009).
Il sistema effettua un controllo di cumulabilità che prevede un blocco della procedura di acquisizione qualora i dati del periodo di riferimento risultino inferiori a quelli del periodo precedente. Per le voci di parte corrente, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto il blocco ma solo un messaggio di avvertimento (warning), di cui l'ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.
- Variazioni
In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessario rettificare il modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.
- Dati provvisori
Relativamente all'invio di dati provvisori, si rappresenta che il monitoraggio sul Patto dovrebbe contenere, in linea di principio, dati definitivi (in particolar modo con riferimento alle voci in conto capitale considerate in termini di cassa); tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena saranno disponibili i dati definitivi. A tal riguardo, si fa presente che tutti i dati sono modificabili entro un mese dalla data di approvazione del consuntivo dell'anno 2009.
A.3) - Creazione di nuove utenze
Per la creazione di nuove utenze (User-ID e password) e per la loro abilitazione al sistema di rilevazione dei dati, è necessario che ciascun ente comunichi, inviando esclusivamente via e-mail mediante la pagina del sito "www.pattostabilita.tesoro.it", ovvero inviando all'indirizzo di posta elettronica assistenza.cp@tesoro.it, le informazioni sottoindicate:
a) nome e cognome delle persone da abilitare alla rilevazione dei dati;
b) codice fiscale;
c) ente di appartenenza;
d) recapito di posta elettronica e telefonico.
Si precisa che ogni utenza è strettamente personale per cui ogni ente può richiedere, con le procedure suesposte, più utenze. Si invitano gli enti non ancora accreditati al sistema ad effettuare con la massima rapidità la procedura sopra descritta.
A.4) - Requisiti informatici per l'applicazione web del Patto di stabilità interno
Si ricorda, inoltre, che per l'utilizzo del sistema web relativo al Patto di stabilità interno sono necessari i seguenti requisiti:
- dotazione informatica: disponibilità di una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.5 o superiore, Netscape 7.0) con installata la JVM (java virtual machine) dal sito http://www.java.com/it/ (con i relativi aggiornamenti sui pc dove si opera); applicazione Acrobat Reader (aggiornato) per le stampe;
- supporti operativi: le modalità di accesso al nuovo sistema e le istruzioni per l'utilizzo dello stesso, sono disponibili, nell'apposita area dedicata al Patto di stabilità interno del sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it ), sotto la dicitura "Regole per il sito".
A.5) - Altri riferimenti e richieste di supporto
In linea di principio, si segnala che riguardo ad alcuni criteri generali concernenti la gestione del patto di stabilità interno le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono far riferimento alla circolare n. 2 del 27 gennaio 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato visionabile sul sito: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2009/Presentazione-Circolare-del-27gennaio-2009-n-02.htm_asc1.pdf Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
- assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica, compresi eventuali problemi di accesso e/o di funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto "Utenza sistema Patto di Stabilità - richiesta di chiarimenti". Si prega di comunicare, anche in questo caso, il nominativo e il recapito telefonico del richiedente per essere ricontattati; per urgenze è possibile contattare l'assistenza tecnica applicativa ai seguenti numeri 06-4761.2375/2125/2244 dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con l'interruzione di un'ora tra le ore 13.00 e le ore 14.00;
- pattostab@tesoro.it per i quesiti di natura amministrativa e/o normativi;
- drgs.igop.ufficio14@tesoro.it per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del Patto di stabilità interno.
B) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO MONIT/09/CPM PER LE PROVINCE ED I COMUNI con popolazione superiore a 5.000 abitanti
B.1) Principali innovazioni introdotte dalla Legge finanziaria per il 2009
B.1.1) Criterio della competenza mista
Il comma 3, dell'art. 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche prevede che, a partire dal 2009, il saldo finanziario obiettivo sia determinato solo in termini di competenza mista, abbandonando il criterio della cassa e della competenza. Conseguentemente anche il saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità è espresso solo in termini di competenza mista. Pertanto, il modello n. 3/08/CS/CP, utilizzato per il monitoraggio del patto di stabilità interno dell'anno 2008 della gestione di cassa e della gestione di competenza, non sarà più riproposto nel 2009.
Con il modello MONIT/09/CPM sono acquisite le informazioni finanziarie, cumulate a tutto il periodo di riferimento, per la determinazione del saldo individuato come differenza tra entrate finali (primi 4 titoli di bilancio dell'entrata) e spese finali (primi 2 titoli di bilancio della spesa); più precisamente, ai fini della competenza mista, il saldo è pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra riscossioni e pagamenti (in conto competenza ed in conto residui) per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti da riscossioni di crediti e delle spese derivanti da concessioni di crediti. Come indicato espressamente ai commi 6 e 7 dell'art. 77-bis, i valori di riferimento devono essere quelli desunti dai conti consuntivi.
B.1.2) Esclusioni dal saldo utile ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno
Risorse e spese correlate a dichiarazione di stato di emergenza
Ai sensi del comma 7-bis e 7-ter, introdotti dall'art. 2, comma 41, lettera b), della Legge finanziaria 2009, nel saldo non sono considerati gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Analogamente, sono esclusi dal saldo gli impegni delle relative spese correnti nonché i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato.
L'esclusione concerne anche le ordinanze già adottate, purché le relative entrate e spese non siano già state rilevate nei patti degli anni precedenti.
L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché la spesa complessiva non sia superiore all'ammontare delle corrispondenti risorse assegnate. In proposito, si precisa che eventuali chiarimenti applicativi su tale disposizione dovranno essere rivolti direttamente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E4, E9, S2 e S7 del modello MONIT/09/CPM.
Entrate "straordinarie" di cui al comma 8 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008
Il comma 8 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008 come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c) della Legge finanziaria per l'anno 2009, prevede che le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Il comma 8 è stato successivamente abrogato dall'articolo 7-quater, comma 9, lett. a), del decreto-legge n. 5/2009, convertito in legge n. 33/2009.
A seguito di tale abrogazione, il comma 10 del suddetto art. 7-quater prevede che gli enti che hanno approvato il bilancio di previsione prima del 10 marzo 2009 e, cioè, in vigenza del comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, non sono tenuti a riapprovare o a variare il bilancio di previsione 2009, se il bilancio è stato approvato escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del Patto di stabilità interno per il 2009.
Gli enti che avessero già deliberato il bilancio conformemente a quanto sopra esposto potranno comunque procedere ad un suo aggiornamento, tenendo conto dell'intervenuta soppressione del comma 8.
Quindi, solo per gli Enti locali che hanno approvato il bilancio prima del 10 marzo 2009, e cioè in vigenza del comma 8 dell'art. 77-bis, e che non ritengono di avvalersi del nuovo quadro normativo delineato dall'abrogazione del predetto comma 8, non sono considerate sia nel saldo finanziario 2007 assunto a riferimento sia nei risultati utili per il rispetto del patto 2009, le riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le riscossioni inerenti alle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e gli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate sui mercati regolamentati. Ai fini dell'esclusione, tali entrate straordinarie devono essere destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito. Al riguardo, si sottolinea che sono da considerare investimenti le spese indicate dal comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e codificate, secondo il glossario SIOPE, con i codici: 2.01 - 2.02 - 2.03 - 2.04 - 2.05.62 - 2.06 - 2.07 (escluso le voci economiche 18 e 19) - 2.08 - 2.09.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E6 ed E11del modello MONIT/09/CPM.
Spese previste dal comma 1 dell'art 7-quater [lett. a), b) e c)]
Il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7-quater della legge n. 33/2009 prevede l'esclusione, dal saldo utile per il rispetto del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, di alcune spese per investimenti nei limiti dell'ammontare autorizzato dalla regione di appartenenza ai sensi del c. 3 del medesimo articolo.
Più precisamente, gli Enti locali possono escludere dal suddetto saldo i seguenti importi:
a) i pagamenti in conto residui, inerenti a spese per investimenti, effettuati nei limiti della disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del TUEL e successive modifiche;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.
Inoltre, il comma 1, lettera c) dell'art. 7-quater della legge n. 33/2009, prevede l'esclusione dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica, nonché gli impegni di spesa corrente e i pagamenti in conto capitale, connessi ad interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore dei lavoratori ed imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Tali interventi possono essere disposti nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009, secondo le modalità da adottare con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci S4, S9, S10 e S11 del modello MONIT/09/CPM.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 7-quater, possono beneficiare di tali esclusioni solo le province e i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che soddisfano contestualmente tutte le seguenti condizioni:
- rispetto del Patto di stabilità interno nell'anno 2007;
- rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
- un volume di impegni per spesa corrente nel 2008, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario generale provinciale e comunale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.
Relativamente ai patti regionali di cui al comma 11 dell'art. 77-ter della legge n. 133/2008 e del comma 7 dell'art. 7-quater della legge n. 33/2009, si precisa che le informazioni scaturite dalle determinazioni regionali verranno acquisite nel 2010 in sede di certificazione dei risultati relativi al Patto di stabilità interno per l'anno 2009.
Effetti finanziari delle sanzioni
Il comma 20 dell'art. 77-bis, il comma 10 dell'art. 61 ed il comma 4 dell'art. 76, richiamato dal c. 21 del predetto art. 77-bis, hanno profondamente modificato il regime sanzionatorio previsto per il Patto di stabilità interno in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici. In particolare, in caso di mancato rispetto del Patto nell'anno 2008, le modifiche intervenute prevedono l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) i trasferimenti ordinari dovuti dal Ministero dell'Interno sono ridotti di un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale e, comunque, in una misura non superiore al 5%;
b) gli impegni di spese correnti, identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione, non possono superare il valore annuale più basso del corrispondente ammontare annuo degli impegni effettuati nell'ultimo triennio [comma 21, lettera a)];
c) il ricorso all'indebitamento non è consentito anche se finalizzato agli investimenti; naturalmente, non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, consentendo una riduzione del valore finanziario delle passività;
d) il divieto di assunzione del personale (come previsto dall'articolo 76, comma 4). Tale divieto opera per le assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione. E' fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurano elusivi della citata disposizione;
e) riduzione delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza (articolo 61, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008). Gli emolumenti degli amministratori di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 13 successive modificazioni sono rideterminati con una riduzione del 30% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008.
Il comma 22 del più volte richiamato art. 77-bis prevede che gli effetti finanziari conseguenti all'applicazione della sanzione relativa alla riduzione degli impegni per spese correnti (precedente punto b)] e della sanzione che vieta di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo [punto d)], non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le sanzioni vengono attuate. Tali effetti, quindi, non sono attribuiti all'ente sanzionato ma, mediante il meccanismo della premialità di cui ai commi 23, 24, 25 e 26, agli enti rispettosi del Patto di stabilità 2008 che risultano virtuosi ai sensi del comma 23. L'ente sanzionato non potrà, quindi, considerare nel saldo valido ai fini della verifica del rispetto del Patto di stabilità interno 2009 la minore spesa derivante dall'applicazione delle sanzioni. A tal fine, nel modello MONIT/09/CPM è prevista la voce SANZ 09 in cui l'ente sanzionato indica l'effetto finanziario migliorativo del saldo correlato all'applicazione delle sanzioni. In altri termini, l'ente dovrà inserire nella voce SANZ 09 la stima della minore spesa connessa all'imposizione di un limite agli impegni di spesa di parte corrente e connessa all'introduzione del divieto di assunzione di personale.
L'effetto finanziario della riduzione della spesa corrente è individuato dalla differenza tra la spesa "tendenziale" del 2009, ossia la spesa prevista in assenza di sanzioni, e la spesa correlata all'applicazione della sanzione. Per la determinazione della spesa tendenziale l'ente può riferirsi, a titolo esemplificativo, alla spesa 2009 prevista nel bilancio pluriennale 2008-2010. Ovviamente, qualora la spesa tendenziale risultasse inferiore a quella connessa con l'applicazione della sanzione, l'effetto finanziario sarà pari a zero. Analogamente, l'effetto finanziario della sanzione sul personale è pari alla spesa per assunzioni prevista, per il 2009, nella programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2008-2010.
Nella voce SANZ 09 andrà indicato solo il maggiore dei 2 effetti e non la loro somma.
Meccanismo della premialità
Il c. 23 dell'art. 77-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede che, qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico attribuito al settore degli Enti locali, a partire dall'anno 2009, alle province ed ai comuni virtuosi è assegnato un premio, che consiste nell'escludere dal computo del saldo obiettivo di cui al comma 15, un importo commisurato alla propria virtuosità.
Sono virtuosi gli enti che hanno rispettato il Patto di stabilità interno nel 2008 e che, nel medesimo anno, si posizionano, rispetto agli indicatori di rigidità strutturale ed autonomia finanziaria, al di sopra del loro valore medio valutato per classe demografica.
A tal fine, nel modello MONIT/09/CPM è prevista la voce PREM 09 in cui gli enti virtuosi troveranno indicati gli importi che saranno esclusi dal saldo valido per la verifica del rispetto del Patto di stabilità interno 2009. Tali importi saranno inseriti automaticamente dal sistema informatico non appena individuati con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Enti interessati dagli eventi sismici in Abruzzo
Per la provincia dell'Aquila e per i comuni della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, così come individuati all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, sono escluse dal saldo le spese sostenute per fronteggiare il predetto evento e le entrate allo stesso titolo acquisite da altri enti o soggetti pubblici o privati, come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere o) e p) del citato decreto-legge.
Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci E5, E10, S3 ed S8 del modello MONIT/09/CPM.
Avanzo di amministrazione
Giova ribadire, infine, che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione e del fondo di cassa [si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194].
Trasferimenti statali e regionali
Si precisa che nella nuova normativa non è più riproposta la disposizione di cui all'art. 1, comma 682, della legge n. 296 del 2006. Di conseguenza, ai fini del Patto 2009/2011, sia nel saldo finanziario 2007 assunto a base di calcolo per l'individuazione del saldo obiettivo, sia nel saldo utili ai fini del rispetto del Patto di stabilità, i trasferimenti erariali e regionali incidono per il totale accertato (per le entrate correnti) e per il totale riscosso (per la parte in conto capitale) sulla base dei dati registrati nell'anno e desunti dal conto consuntivo.
B.2) Verifica del rispetto del Patto
Il rispetto del Patto da parte dei singoli enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2009 con l'obiettivo annuale prefissato. Il sistema web è predisposto per effettuare automaticamente tale confronto onde consentire una più rapida ed immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo programmatico. Inoltre, al fine di evitare le difficoltà interpretative riscontrate negli anni passati circa il significato da attribuire al segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il Patto 2009 è stabilito che se tale differenza al 31 dicembre 2009 risulta:
- positiva o pari a 0, il Patto di stabilità per l'anno 2009 è stato rispettato;
- negativa, il Patto di stabilità interno 2009 non è stato rispettato.
C) MONITORAGGIO DEGLI ENTI COMMISSARIATI E DI NUOVA ISTITUZIONE
In relazione a quanto già in proposito indicato nella citata circolare n. 2 del 2009, gli enti commissariati sono tenuti, in ogni caso, a comunicare mediante il sistema web dedicato al Patto di stabilità interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it) lo stato di ente commissariato, al fine di essere esclusi dalle regole del Patto per l'anno 2009.
A differenza del 2008, a partire dal 2009, non sono più esclusi dall'assoggettamento alle regole del Patto gli enti commissariati ai sensi dell'articolo 141 del TUEL negli anni 2004/2005.
La normativa per il Patto 2009/2011 dettata dal comma 4 dell'art. 77-bis della legge n. 133/2008, infatti, prevede che per detti enti si applicano le medesime regole del Patto dei cosiddetti "enti virtuosi", cioè quelli che hanno rispettato il Patto per l'anno 2007 e che presentano un saldo di competenza mista positivo [comma 3, lettera b), dell'art. 77-bis]. A tal proposito si rinvia alla circolare n. 2/2009, paragrafo D.2.
Al contrario, il comma 18 del citato articolo 77-bis prevede che gli enti sottoposti a commissariamento a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) non sono soggetti alle regole del patto di stabilità previste per l'anno 2009, ma alle regole dell'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Tale disposizione si applica, ovviamente, sia agli enti che verranno commissariati nel corso dell'anno 2009, sia a quelli che sono stati commissariati prima del predetto anno e per i quali, nell'anno precedente, non vi è stata la rielezione degli organi istituzionali.
In entrambi i casi, l'ente - che si trova in una delle predette condizioni - deve rispondere affermativamente al quesito posto dal sistema web all'atto dell'acquisizione di qualunque modello.
Si ribadisce, infine, che secondo le disposizioni dettate dal comma 14 dell'art. 77-bis, la mancata comunicazione al sistema web dello stato di commissariamento determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del Patto di stabilità interno. Per gli enti istituiti nel 2007 e 2008, il comma 17 dell'art. 77-bis dispone che gli stessi sono soggetti alle regole del Patto di stabilità interno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011. Tali enti, pertanto, non sono soggetti alle regole del Patto per l'anno 2009.
D) INDICAZIONI OPERATIVE INERENTI IL PRIMO INVIO DI DATI
Ai sensi del comma 14, dell'articolo 77-bis, della legge n. 133/2008, il 1° invio delle informazioni semestrali da parte di province e comuni è previsto entro un mese dalla scadenza del 1° semestre di riferimento (ossia entro il 31 luglio 2009). Tenuto conto che il decreto ha avuto l'assenso della Conferenza Stato-Città in data 30 luglio, la data di scadenza è fissata al 31 ottobre 2009.
I prospetti possono essere immessi esclusivamente tramite l'applicazione web a far data dal 13 ottobre 2009.
Per l'invio delle risultanze del Patto di stabilità interno per l'intero anno 2009, la scadenza è fissata all'1 febbraio 2010 (in quanto il 31 gennaio cade di domenica).
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