MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 31 luglio 2014.

(Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2014)

 

Disciplina del Fondo di garanzia prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lett. c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto devono intendersi:

a) per fondo: il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (3), istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la concessione di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui connessi all'acquisto ed a interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonchè dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (4);

b) per Gestore: CONSAP Spa, società a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (5), per la gestione del fondo;

c) per giovane coppia: nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 2 anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni alla data di presentazione della domanda di finanziamento;

d) per nucleo familiare monogenitoriale con figli minori:

1) persona singola non coniugata, nè convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sè conviventi;

2) persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;

e) per ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica: con riferimento ad un immobile, qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che accresca la prestazione energetica dell'immobile ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici;

f) per lavoro atipico: le fattispecie di cui all'art. 1 della legge del 28 giugno 2006, n. 92, così come modificato dall'art. 7 del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (6) e successive modificazioni ed integrazioni.

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2014, pag. 216; I.L.P. 2014, pag. 88.

(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2012, pag. 2310; I.L.P. 2012, pag. 1166.

(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pagg. 1892, 2228; I.L.P. 2009, pagg. 1284, 1605.

(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2013, pagg. 2092, 2482; I.L.P. 2013, pagg. 1116, 1282.

Art. 2.

Attuazione dell'intervento pubblico

e gestione del Fondo

1. Il fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è destinato alle finalità indicate dall'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo i criteri di cui al successivo art. 3.

2. Il fondo costituisce patrimonio autonomo e separato e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.

3. Amministrazione responsabile dell'intervento pubblico è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del tesoro, il quale si avvale del Gestore per la gestione del fondo, affidando a quest'ultimo l'esecuzione, tra l'altro, delle seguenti attività:

a) esame delle istanze trasmesse dai soggetti finanziatori;

b) istruttoria delle richieste di intervento della garanzia del fondo di cui al successivo art. 7;

c) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di esito positivo della richiesta di intervento di cui al punto b);

d) verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rese dal mutuatario con il modulo di domanda di cui al successivo art. 6, comma 1, lettera a), a fronte delle istanze ammesse alla garanzia del fondo;

e) recupero di quanto erogato ai finanziatori a titolo di garanzia ai sensi del presente decreto;

f) gestione a stralcio di tutte le attività connesse alle garanzie concesse dal Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (7).

4. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 3, il Dipartimento del tesoro emana un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonchè le forme di vigilanza sull'attività del Gestore.

5. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del predetto disciplinare si provvede a valere sulle risorse del fondo, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.

Art. 3.

Operazioni ammissibili alla garanzia del fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i mutui ipotecari di ammontare non superiore ad € 250.000, erogati in favore dei mutuatari per l'acquisto anche con accollo da frazionamento, ovvero per l'acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

2. L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.

3. Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

4. Il Gestore di cui all'art. 1, nelle attività di ammissione alla garanzia dei mutui ipotecari di cui al comma 1, in presenza di domande pervenute nella stessa giornata, assegna priorità ai mutui erogati a favore delle giovani coppie, dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dei giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Per i mutui ai quali è assegnata priorità ai sensi del comma 4, il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108.

Art. 4.

Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei mutui garantiti dal fondo:

a) le banche iscritte all'Albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo, ovvero fino all'emanazione delle disposizioni di attuazione previste dal medesimo art. 106, gli intermediari finanziari iscritti all'elenco previsto dal previgente art. 107 dello stesso decreto legislativo.

2. Il Dipartimento del tesoro e l'Associazione bancaria italiana (ABI) stipulano un Protocollo d'intesa con il quale si disciplinano:

a) le modalità di adesione dei soggetti finanziatori all'iniziativa del fondo;

b) gli impegni degli aderenti volti a favorire la conoscenza da parte dei mutuatari, della misura di garanzia disciplinata dal presente decreto;

c) le misure facoltative che i soggetti finanziatori possono adottare a tutela dei mutuatari che presentano difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo;

d) l'accettazione da parte dei soggetti finanziatori delle regole di gestione del fondo previste dal presente decreto.

3. I soggetti finanziatori si impegnano a non richiedere al mutuatario garanzie aggiuntive non assicurative, queste ultime nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, oltre all'ipoteca sull'immobile.

Art. 5.

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile e permane per l'intera durata del finanziamento.

2. La garanzia del fondo è concessa nella misura del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione.

3. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia il Gestore accantona a coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10% dell'importo garantito del finanziamento stesso.

Art. 6.

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione alla garanzia del fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

a) il soggetto finanziatore raccoglie e, verificatane la completezza e la regolarità formale, trasmette al Gestore il modulo di domanda contenente la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata dal richiedente il mutuo ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti e delle eventuali priorità previsti dal presente decreto, sulla base del modello che sarà disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Gestore;

b) il Gestore, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta stessa, verifica la disponibilità del fondo e comunica entro 20 giorni al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia del fondo. Nel caso in cui le disponibilità del fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento del tesoro entro i successivi 5 giorni;

c) il soggetto finanziatore, una volta acquisita la conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia del fondo, comunica al Gestore, entro 90 giorni, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione dello stesso. La mancata comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo, ovvero la comunicazione della mancata erogazione entro i termini previsti, comporta la decadenza della ammissione alla garanzia del fondo;

d) nel caso di mancato perfezionamento ovvero di mancata erogazione di un mutuo ammesso alla garanzia del fondo, il soggetto finanziatore è tenuto a fornirne adeguata informazione al Gestore e al richiedente il mutuo stesso.

2. Resta, in ogni caso, facoltà dei soggetti finanziatori l'erogazione del mutuo.

3. L'efficacia della garanzia del fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalità dalla data di erogazione del mutuo.

4. I soggetti finanziatori comunicano, a pena di decadenza della garanzia, entro il termine di 40 giorni, al Gestore l'avvenuta estinzione anticipata del mutuo, anche a seguito di portabilità del mutuo tramite surroga ai sensi dell'art. 120-quater del Testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o in caso di accollo.

Art. 7.

Intervento della garanzia

1. Nel caso di inadempimento del mutuatario, il soggetto finanziatore, decorsi 90 giorni dalla data di scadenza della 1ª rata rimasta anche parzialmente insoluta, informa il Gestore, per via telematica, comunicando l'ammontare dell'esposizione in linea capitale.

2. Entro il termine di 12 mesi dalla comunicazione di cui al precedente comma, il soggetto finanziatore invia al mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione complessiva, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

3. L'intimazione di pagamento è inviata, per conoscenza al Gestore, per via telematica.

4. Entro 6 mesi dalla data di ricevimento della lettera di intimazione da parte del mutuatario senza che lo stesso abbia provveduto al pagamento, il soggetto finanziatore può chiedere al Gestore, mediante posta elettronica certificata, l'intervento della garanzia del fondo, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero del credito di propria spettanza e degli accessori nel rispetto dei limiti di legge.

5. Trascorso il termine di cui al comma precedente, senza che il soggetto finanziatore abbia richiesto al Gestore l'attivazione della garanzia, ovvero non abbia comunicato la ripresa del pagamento delle rate del mutuo, la medesima garanzia decade.

6. Qualora il mutuatario riprenda il pagamento delle rate, resta salva la facoltà del soggetto finanziatore, nell'ipotesi di un nuovo inadempimento, di richiedere nuovamente l'intervento della garanzia.

7. Alla richiesta di attivazione della garanzia, deve essere allegata la seguente documentazione, da inviare al Gestore:

a) una dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:

1) l'avvenuta erogazione del mutuo al mutuatario;

2) la data di erogazione del mutuo a favore del mutuatario;

3) l'ultima rata rimasta insoluta e l'indicazione del capitale residuo;

4) l'inadempienza del mutuatario accertata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo;

b) copia della ricevuta di ritorno della raccomandata di intimazione di cui al comma 2, ovvero della ricevuta di altro mezzo equivalente ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) copia del contratto del mutuo;

d) copia del piano di ammortamento consegnato al mutuatario con le relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi.

8. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti finanziatori.

9. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui al comma 7, il termine di cui al comma 8 è sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. La garanzia del fondo decade qualora la documentazione non pervenga al Gestore entro il termine di 180 giorni dalla data della richiesta.

10. Nel caso in cui successivamente all'intervento del fondo il mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al soggetto finanziatore, quest'ultimo deve provvedere a riversare al fondo, entro e non oltre 45 giorni, le somme riscosse nella misura eccedente la quota non garantita dal fondo.

Art. 8.

Obbligo di restituzione del mutuatario

e surrogazione legale

1. A seguito dell'erogazione di cui all'art. 7, comma 8, sorge l'obbligo in capo al mutuatario di restituire le somme pagate dal fondo, oltre agli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso ed alle spese sostenute per il recupero.

2. Con la corresponsione dell'importo di cui all'art. 7, comma 8, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è surrogato nei diritti dei soggetti finanziatori, ai sensi dell'art. 1203 del Codice civile e provvede tramite il Gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni. Tali somme sono versate al fondo.

3. Il soggetto finanziatore, all'esito delle procedure di recupero, una volta soddisfatto il credito di propria pertinenza, è tenuto a rimborsare al fondo le eventuali, ulteriori somme.

Art. 9.

Responsabilità del mutuatario

1. Ferma restando la validità della garanzia in essere nei confronti del soggetto finanziatore per tutta la durata del mutuo, qualora risulti che la garanzia sul finanziamento sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti del mutuatario, il Gestore provvede a darne comunicazione all'Agenzia delle entrate competente per territorio per l'irrogazione delle sanzioni di legge e, nei casi di comportamenti che possano configurare un reato perseguibile d'ufficio, trasmette i relativi atti all'Autorità giudiziaria, dandone notizia al soggetto finanziatore.

Art. 10.

Inefficacia della garanzia

1. Fatte salve le ulteriori ipotesi previste o desumibili dalla normativa di riferimento, la garanzia del fondo è dichiarata inefficace qualora risulti che la garanzia sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del fondo, ove risulti che tale non veridicità di dati, notizie o dichiarazioni era nota al soggetto finanziatore.

Art. 11.

Procedura per la dichiarazione di inefficacia

e di decadenza

1. Il Gestore, rilevata la circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza ai sensi del presente decreto, comunica ai soggetti finanziatori l'avvio del relativo procedimento, assegnando loro un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

2. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti finanziatori possono presentare al Gestore scritti difensivi redatti in carta libera, nonchè ogni altra documentazione ritenuta idonea. Il Gestore esaminati gli eventuali scritti difensivi, acquisiti eventuali, ulteriori elementi di giudizio, formula, ove opportuno, osservazioni conclusive in merito.

3. Entro i successivi 60 giorni, esaminate le risultanze istruttorie, il Gestore delibera, con provvedimento motivato, l'inefficacia o la decadenza della garanzia ovvero l'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti finanziatori.

Art. 12.

Risorse finanziarie del fondo

1. Le risorse finanziarie del fondo, come determinate dall'art. 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, affluiscono nell'apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalità di cui al presente decreto, secondo le modalità indicate nel disciplinare di cui all'art. 2, comma 4.

2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 è tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Art. 13.

Operatività della Garanzia dello Stato

1. Gli interventi del fondo sono assistiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

2. La garanzia dello Stato opera in caso di inadempimento da parte del fondo in relazione agli impegni assunti.

3. La garanzia dello Stato opera limitatamente alla quota dovuta dal fondo per la garanzia concessa, quantificata sulla base della normativa che ne regola il funzionamento e ridotta di eventuali pagamenti parziali effettuati dal fondo.

4. Dopo l'avvenuta escussione della garanzia dello Stato di cui al comma 1, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale. Il Gestore del fondo, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero anche mediante procedure coattive mediante ruolo di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

5. La richiesta di escussione della garanzia dello Stato è trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, e al Gestore del fondo, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di pagamento al fondo.

6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato del Gestore del fondo, provvede al pagamento di quanto dovuto, dopo aver verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano gli interventi del Fondo di garanzia e l'escussione della garanzia dello Stato.

7. Le modalità di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano il tempestivo soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Art. 14.

Contribuzione delle regioni e delle province autonome

e di altri Enti pubblici ed Organismi pubblici

1. Le regioni e le province autonome, nonchè altri Enti ed Organismi pubblici, anche in forma associativa, mediante la stipula di accordi sottoscritti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, possono contribuire alla dotazione del fondo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del fondo possono essere istituite Sezioni speciali, con contabilità separata, attivabili tramite gli accordi di cui al precedente comma.

3. Tali accordi individuano, per ciascuna Sezione speciale, l'ammontare e la destinazione delle risorse competenti.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'operatività del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con conseguente attribuzione delle relative attività e passività al fondo.

2. Per le operazioni già ammesse alla garanzia del Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 agosto 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano ad applicarsi le norme previste dal decreto del Ministro della Gioventù di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 256 del 17 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2014

Registrato alla Corte dei conti il 3-9-2014

Ufficio controllo atti Ministero Economia e Finanze, Reg.ne Prev. n. 2802

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