MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 agosto 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2003)
Operazioni di concambio di titoli di Stato tramite sistemi telematici di negoziazione. (Decreto n. 73150).
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Le operazioni di concambio tra titoli in circolazione sono effettuate in relazione alle condizioni di mercato:
a) per garantire l'efficienza del mercato secondario dei titoli di Stato;
b) per rendere maggiormente uniforme il profilo delle scadenze e per una efficiente gestione dei flussi di cassa.
Le modalità di esecuzione delle suddette operazioni sono disciplinate dal presente decreto e dal manuale operativo che sarà approvato con decreto del Direttore generale del tesoro (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "il Direttore"). Le operazioni sono effettuate dal "Direttore" o, per delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico.
Art. 2.
Le operazioni di cui all'art. 1 potranno interessare tutte le tipologie di titoli di Stato; le operazioni medesime si configureranno come emissioni di ulteriori quote di titoli già in circolazione, che i sottoscrittori regoleranno tramite il versamento di titoli in loro possesso ("titoli di scambio").
Le suddette emissioni verranno effettuate in osservanza del limite annualmente stabilito, per le emissioni di titoli pubblici, nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Art. 3.
Le operazioni di concambio di cui all'art. 1 vengono effettuate mediante l'utilizzazione di un sistema telematico di negoziazione (d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Sistema concambio"), gestito da società autorizzate ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Possono partecipare alle operazioni di concambio unicamente gli operatori "Specialisti in titoli di Stato" di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219 (15), e successive modifiche ed integrazioni.
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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2417.
Art. 4.
"Il Direttore" comunica per iscritto alla società che gestisce il "Sistema concambio" ed alla Banca d'Italia, con due giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data di svolgimento delle operazioni, la tipologia ed il quantitativo massimo dei titoli da emettere e la tipologia dei "titoli di scambio", indicando la data di regolamento ed ogni altro elemento che si rendesse necessario per definire l'operazione. Il giorno dell'operazione, il "Direttore" individua i titoli oggetto del concambio tra quelli comunicati ai sensi del primo periodo e, in relazione alla quotazione di mercato e tenuto conto dell'andamento delle operazioni, determina il prezzo dei "titoli di scambio" cui l'operatore dovrà fare riferimento per l'acquisto dei titoli in emissione. Tali informazioni verranno rese visibili agli operatori tramite il "Sistema concambio". In relazione alle condizioni di mercato, "il Direttore" potrà procedere a sostituire i titoli in emissione o quelli "di scambio", scegliendoli tra quelli indicati ai sensi del primo periodo del presente articolo e di cui non si è esaurito il quantitativo massimo offerto.
I rapporti tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società che gestisce il "Sistema concambio" sono disciplinati da specifici accordi.
Per le operazioni di cui al presente decreto non è prevista la corresponsione di provvigioni di collocamento.
Art. 5.
Le offerte degli operatori, inviate al "Sistema concambio", devono contenere l'indicazione del quantitativo dei titoli che gli operatori stessi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto. I prezzi indicati dagli operatori dovranno recare non più di tre cifre decimali; eventuali prezzi espressi con un maggior numero di decimali verranno rifiutate dal "Sistema concambio".
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a € 500.000 di capitale nominale.
L'importo minimo sottoscrivibile, in eccesso a quello indicato nel precedente periodo del presente articolo, è di € 500.000 nominali.
Eventuali offerte di importo inferiore o non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile verranno rifiutate dal "Sistema concambio".
Ciascuna offerta non deve essere superiore al quantitativo massimo dei titoli in emissione; eventuali offerte di ammontare superiore potranno essere accettate limitatamente al quantitativo medesimo.
L'assegnazione dei titoli emessi è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dall'amministrazione.
L'assegnazione dei titoli emessi viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti di volta in volta dagli operatori fino a concorrenza del quantitativo massimo in emissione; il "Direttore" è autorizzato ad escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
Nel caso di offerte all'ultimo prezzo accettato che non possano essere totalmente accolte, il sistema procederà all'assegnazione dei titoli in base ad un criterio cronologico, dando precedenza alla proposta modificata o inserita antecedentemente.
Art. 6.
L'importo nominale dei "titoli di scambio" che gli assegnatari devono presentare ai fini del regolamento dei titoli in emissione, sarà determinato dalla moltiplicazione dell'importo nominale dei titoli assegnati per il "rapporto di scambio".
Il "rapporto di scambio" è pari al rapporto tra il prezzo dei titoli rispettivamente assegnati agli operatori e il prezzo dei "titoli di scambio".
Qualora l'importo nominale dei "titoli di scambio", determinato con le modalità di cui al presente articolo, non risulti multiplo di € 1.000, verrà arrotondato per difetto.
Art. 7.
Il "Sistema concambio" fornirà alla Direzione II del Dipartimento del tesoro tutti i dati riguardanti le operazioni di cui al presente decreto; i predetti dati verranno trasmessi alla Banca d'Italia ai fini del regolamento dei titoli.
Il controvalore dei "titoli di scambio", determinato ai sensi del precedente articolo, verrà riconosciuto agli assegnatari, unitamente ai dietimi d'interesse lordi maturati sui titoli stessi fino al giorno previsto per il regolamento. La Banca d'Italia provvederà ad inserire, in contropartita con gli specialisti assegnatari, le relative partite nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico ai capitoli di competenza dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il regolamento dei titoli in emissione sarà effettuato dagli operatori assegnatari il giorno previsto per il regolamento, al rispettivo prezzo di assegnazione e corrispondendo i dietimi d'interesse lordi maturati sui titoli fino al giorno stesso. La Banca d'Italia provvederà ad inserire, in contropartita con gli specialisti assegnatari, le relative partite nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il medesimo giorno la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato gli importi predetti; la sezione rilascerà per detti versamenti separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1) per l'importo relativo ai titoli sottoscritti, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6) art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti dagli operatori.
Art. 8.
La Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli SPA l'elenco dei titoli di Stato emessi ed acquistati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in conseguenza delle operazioni di cui al presente decreto.
L'emissione e l'estinzione dei predetti titoli di Stato saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso la citata società.
La Banca d'Italia curerà ogni adempimento occorrente per le operazioni in questione.
Art. 9.
Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di concambio, la Banca d'Italia comunicherà al Dipartimento del tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunicherà altresì l'ammontare residuo del capitale dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
Art. 10.
Con apposito decreto del Direttore generale del tesoro verranno mensilmente accertati i quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito delle operazioni di cui al presente decreto, i relativi prezzi di emissione e di scambio, nonchè il capitale residuo circolante.
Il Dipartimento del tesoro - Direzione II, darà regolare comunicazione al Ministro dei decreti di cui al presente articolo.
Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2003