MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 dicembre 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2007)
Modifiche ed integrazioni alla disciplina delle modalità di comunicazione dei dati da utilizzare per la determinazione del prelievo erariale unico dovuto.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Nel decreto direttoriale 12 aprile 2007, n. 452 (36), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 4, le parole: "entro il 31 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 febbraio dell'anno successivo";
b) all'art. 4, comma 2, dopo le parole: "e successive modificazioni ed integrazioni," sono inserite le seguenti: "prevista per le omesse, incomplete o non veritiere comunicazioni di cui al comma 13-bis, lettera e), dell'art. 39 dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003,";
c) nell'allegato tecnico, al paragrafo 2, le parole: "entro il 31 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 febbraio dell'anno successivo";
d) nell'allegato tecnico, al paragrafo 6, le parole: "entro il 31 gennaio dell'anno successivo", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 febbraio dell'anno successivo".
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(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1372; I.L.P. 2007, pag. 1474.
Art. 2.
1. Nel decreto direttoriale 23 aprile 2007, n. 535 (37), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, le parole: "ai sensi dell'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 2,";
b) all'art. 2, comma 1, lettera a), le parole: "il contatore dell'ultimo giorno del periodo contabile comunicato entro i 3 giorni successivi alla data di estrazione," sono sostituite dalle seguenti: "il contatore estratto nell'ultimo giorno del periodo contabile o, in mancanza, nei 14 giorni precedenti e comunicato entro i 3 giorni successivi alla fine del periodo stesso,";
c) all'art. 2, comma 1, lettera b), le parole: "entro il 31 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 febbraio dell'anno successivo";
d) all'art. 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le comunicazioni di cui al comma 1, lettera a) si intendono regolarmente effettuate se il concessionario, per gli apparecchi per i quali sussiste l'obbligo di tali comunicazioni, ha trasmesso:
- almeno il 90% delle suddette comunicazioni;
- almeno un contatore nel periodo contabile per la restante percentuale.";
e) all'art. 2, comma 2, lettera b), le parole: "che comporti la inizializzazione dei contatori dell'apparecchio" sono sostituite dalle seguenti: "che comporti l'interruzione del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica, tranne i casi in cui non sia possibile l'estrazione del predetto contatore da documentare con le modalità indicate nel paragrafo 2-bis dell'allegato tecnico";
f) all'art. 2, comma 3, le parole: "almeno ogni 30 giorni", sono sostituite dalle seguenti: "almeno una volta in ciascun periodo contabile";
g) all'art. 2, comma 3-bis, le parole: "al comma 1, lettera a),", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, lettera a), e 3";
h) all'art. 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il concessionario, nello stesso giorno in cui si verificano, è tenuto a comunicare:
- l'intervento di manutenzione straordinaria che comporti l'interruzione del collegamento dell'apparecchio alla rete telematica;
- l'eventuale inizializzazione dei relativi contatori;
- il luogo di ubicazione dello stesso apparecchio nel corso della manutenzione;
- il successivo collegamento dell'apparecchio alla rete telematica a seguito dell'ultimazione del predetto intervento di manutenzione.
2. La comunicazione è effettuata, tramite la rete telematica, con le modalità indicate nel paragrafo 3-bis dell'allegato tecnico.
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(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1454; I.L.P. 2007, pag. 1480.
Art. 3.
1. L'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto, sostituisce integralmente quello allegato al decreto direttoriale 23 aprile 2007, n. 535.
Art. 4.
1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano alle comunicazioni relative alla determinazione del PREU dovuto a decorrere dal periodo contabile gennaio-febbraio 2008, nonchè alle comunicazioni relative al contatore annuale del 2007.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2007
Registrato alla Corte dei conti l'11-12-2007
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 171
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