MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 luglio 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2007)
Canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, nonchè modalità di verifica dei versamenti effettuati dal concessionario.
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto e definizione
1. Il presente decreto disciplina i termini e le modalità di assolvimento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS nonchè le modalità di verifica dei versamenti effettuati dal concessionario.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) canone di concessione, il canone previsto dalla convenzione di concessione a carico del concessionario, il cui importo è quantificato nella misura dello 0,3% delle somme giocate con riferimento al periodo compreso tra l'1 novembre 2004 ed il 31 dicembre 2006 e nella misura dello 0,8% delle somme giocate a decorrere dall'1 gennaio 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 530, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificata dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (5);
c) convenzione di concessione, l'atto di affidamento in concessione delle attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonchè delle attività e funzioni connesse;
d) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
e) decreto 12 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2007, n. 90, concernente le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS;
f) decreto 23 aprile 2007, il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2007, n. 99, concernente i termini e le modalità relativi alle comunicazioni cui è tenuto il concessionario di rete per la determinazione del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro;
g) periodo/i contabile/i, i periodi individuati dall'art. 2 del decreto 12 aprile 2007;
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 2500; I.L.P. 2006, pag. 1913.
Art. 2.
Determinazione
della base di calcolo del canone di concessione
1. Il concessionario, a decorrere dall'1 settembre 2007, sulla base delle comunicazioni correttamente inviate ad AAMS, come disciplinate dal decreto 23 aprile 2007, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto 12 aprile 2007.
Art. 3.
Termini e modalità di versamento del canone di concessione
e di utilizzo dell'eventuale credito annuale
1. Il concessionario assolve il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile mediante versamenti da effettuarsi entro il giorno 22 del mese solare successivo a quello di chiusura di ciascun periodo contabile.
2. Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del canone di concessione dovuto a titolo di eventuale conguaglio entro il 16 marzo dell'anno successivo.
3. I versamenti periodici relativi ai singoli periodi contabili ed il versamento dell'eventuale conguaglio relativo all'anno solare sono effettuati con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, tramite il Modello F24-Accise.
4. Nel caso in cui l'importo del canone di concessione dovuto per l'anno solare, calcolato con le modalità definite all'art. 2, risulti inferiore alle somme versate per i periodi contabili in cui è suddiviso lo stesso anno, la differenza a credito è utilizzata dal concessionario, a decorrere dal mese di aprile dell'anno solare successivo, in diminuzione dei versamenti da effettuare a titolo di canone di concessione. Qualora il rapporto concessorio sia cessato, il concessionario può chiedere il rimborso dell'eventuale differenza a credito.
Art. 4.
Verifiche in ordine al versamento del canone di concessione
1. AAMS verifica per ciascun anno solare e per i periodi contabili in cui lo stesso è suddiviso che:
a) il canone di concessione dovuto dal concessionario, in applicazione del decreto 12 aprile 2007 e del decreto 23 aprile 2007, sia stato da quest'ultimo correttamente determinato;
b) il canone di concessione sia stato versato dal concessionario nei termini e con le modalità individuati dall'art. 3.
2. Qualora risultino versamenti omessi, carenti o tardivi, AAMS comunica l'esito della verifica al concessionario, indicando gli importi da versare costituiti dal canone di concessione, ove dovuto, nonchè dagli interessi e dalle eventuali penali.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2007