MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 4 marzo 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011)
Modalità di utilizzo dell'ulteriore stanziamento disposto dal comma 236 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Fermo restando quanto già disposto con l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (1), il presente decreto, in attuazione dell'articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (2), definisce le modalità di utilizzo degli stanziamenti pari a 150 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro per l'anno 2011, ivi previsti, come ridotti dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (3).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate ai soggetti, di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che, avendo inoltrato per via telematica all'Agenzia delle entrate il formulario approvato dal Direttore della stessa Agenzia con provvedimento n. 32277 del 24 marzo 2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 61886 del 21 aprile 2009, non hanno ricevuto il nulla-osta per la fruizione del credito di imposta per esaurimento delle risorse disponibili.
3. I soggetti di cui al comma 2 utilizzano il credito d'imposta richiesto, risultante dai formulari denegati per esaurimento delle risorse disponibili, al netto degli importi per i quali è stata eventualmente presentata richiesta di rinuncia mediante l'utilizzo del medesimo formulario, nella misura massima del 20,37% dell'importo complessivamente richiesto per tutti e 3 gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell'ulteriore 27,16% del predetto importo a decorrere dall'anno 2011. Resta fermo il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del credito di imposta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2011
Registrato alla Corte dei conti l'8-4-2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 380
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pag. 3604; 2009, pag. 612; I.L.P. 2008, pag. 2469; 2009, pag. 412.
(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pag. 154; I.L.P. 2010, pag. 99.
(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2010, pagg. 892, 1516; I.L.P. 2010, pagg. 694, 1268.