MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002)

 

Sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel periodo dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003 nei confronti dei soggetti, residenti in comuni delle regioni dell'Italia settentrionale colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di novembre 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 25 novembre 2002 avevano la residenza nei comuni, situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, le cui abitazioni ed immobili, sedi di attività produttive, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 25 novembre 2002, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, o che hanno subìto un danno superiore al 20% del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà, attestato mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente, nella quale risultano indicate sinteticamente le voci del danno, sono sospesi, dal 25 novembre 2002 al 31 marzo 2003, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, diversi dalle persone fisiche, che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, svolgevano nelle regioni di cui allo stesso comma 1, attività produttive in immobili oggetto di ordinanze di sgombero per inagibilità totale o parziale, e avevano negli stessi:

a) la sede legale;

b) la sede legale e quella operativa;

c) la sede operativa; in tal caso, le citate disposizioni si applicano limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette regioni.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi ad attività svolte nelle regioni indicate nello stesso comma 1 da soggetti che hanno subìto un danno superiore al 20% dei beni strumentali, dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi della normativa vigente, contenente l'indicazione sintetica delle voci del danno.

4. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui al comma 1, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute alla fonte da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (12). Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

5. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione di cui al comma 1, sono effettuati entro il giorno successivo a quello di scadenza dello stesso periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2002

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(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2517.

 

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