MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 5 maggio 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 2004)

Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Finalità del decreto

1. A seguito dell'adozione dei servizi di liquidazione "Express II", gestiti dalla Monte Titoli SPA, per il regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori, troveranno applicazione le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Periodo di riproposizione delle partite contabili

1. Qualora le operazioni di cui all'art. 1 non siano regolate nel giorno previsto dai provvedimenti che dispongono le operazioni stesse, le partite verranno riproposte, in "Express II", per un periodo massimo di cinque giorni lavorativi computati secondo il calendario Target.

Art. 3.

Ritardo nell'adempimento in contanti

1. In caso di ritardato adempimento dell'obbligo di regolare in contanti i titoli di Stato assegnati nei giorni previsti dai relativi provvedimenti, dovrà essere corrisposta, da parte dell'operatore inadempiente, una penale in contanti composta da una parte fissa e una parte variabile. La parte fissa sarà pari a € 500 per ciascun giorno di ritardo; la parte variabile sarà calcolata applicando all'importo complessivamente dovuto per l'assegnazione un tasso annuo, rapportato ai giorni di ritardo, pari al tasso di rifinanziamento marginale fissato dalla Banca Centrale Europea, aumentato di 5 punti percentuali per il primo giorno e di 10 punti percentuali per i successivi 4 giorni.

2. L'ammontare totale da corrispondere a titolo di penale sarà pari alla somma delle penali relative a ciascun giorno di ritardo, calcolate con le modalità indicate nel precedente comma.

3. Per i titoli in emissione, l'eventuale importo non regolato andrà contabilizzato a debito del conto disponibilità mediante scritturazione in conto sospeso collettivi, dal quale verrà discaricato una volta che gli intermediari avranno provveduto al regolamento. L'eventuale importo non regolato definitivamente verrà ripianato dal Ministero mediante emissione di apposito mandato di pagamento a favore del Capo della sezione di tesoreria interessata.

Art. 4.

Ritardo nell'adempimento in titoli

1. In caso di ritardato adempimento dell'obbligo di regolare in titoli le operazioni di concambio o riacquisto di titoli di Stato nei giorni previsti dai relativi provvedimenti, dovrà essere corrisposta, da parte dell'operatore inadempiente, una penale in contanti pari a E 500 per ciascun giorno di ritardo.

2. Per le operazioni di cui al comma precedente, nel caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo della consegna dei titoli, la Banca d'Italia provvederà a riconoscere il controvalore agli operatori il giorno in cui è effettuata la consegna dei titoli, senza maggiorazione per dietimi di interesse. A tal fine, per le operazioni gestite da procedure automatiche, la Banca d'Italia stessa provvederà a stornare, nel giorno in cui si verifica l'inadempimento, il controvalore dei titoli non consegnati dal conto di gestione dell'operatore inadempiente, annullando l'operazione di pagamento a carico del conto disponibilità ovvero del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. L'eventuale mancata consegna definitiva dei titoli da parte degli operatori aggiudicatari determina una riduzione del controvalore dei titoli oggetto delle operazioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

Procedura di buy-in/sell-out

1. Scaduti i 5 giorni di ritardo di cui ai precedenti articoli, il Ministero dell'Economia e delle Finanze darà incarico ad un intermediario finanziario di vendere titoli, in caso di mancato regolamento in contanti, od acquistare titoli, in caso di mancato regolamento in titoli, sostituendosi all'operatore inadempiente (procedura di buy-in/sell-out). Il Ministero stesso è esonerato dal comunicare all'operatore inadempiente l'attivazione della procedura di cui al presente articolo.

2. L'incarico di cui al comma precedente verrà dato, a rotazione, agli specialisti in titoli di Stato che occupano le prime cinque posizioni nella classifica pubblicata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Potrà essere stabilita una commissione a favore dei predetti intermediari, a fronte dell'attività svolta.

3. La procedura sarà attivata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi. In caso di esito negativo della procedura, la partita verrà eliminata e l'operazione, nei confronti dell'operatore inadempiente, non verrà portata a compimento. In caso di esito parzialmente positivo, la partita verrà eliminata solo per la quota non realizzata.

4. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti connessi al regolamento delle operazioni di buy-in/sell-out provvedendo ad inserire in "Express II", unitamente all'intermediario incaricato di eseguire dette operazioni, le partite in contanti o in titoli.

5. Tutti i costi della procedura, nonchè le perdite derivanti dalla esecuzione della procedura stessa, faranno carico al soggetto inadempiente, mentre gli eventuali guadagni saranno trattenuti dal Ministero.

Art. 6.

Penali amministrative

1. Qualora le penali di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto vengano applicate, nei confronti di un operatore, tre volte nell'arco di sei mesi, il medesimo operatore non potrà partecipare alle operazioni di collocamento di titoli di Stato, di concambio o di riacquisto per un periodo di trenta giorni a decorrere dal primo giorno di mancato regolamento dell'ultima partita oggetto di ritardo.

Art. 7.

Imputazione delle somme riscosse

all'entrata del bilancio statale

1. La Banca d'Italia provvederà alla riscossione delle penali di cui agli articoli 3 e 4 e delle somme di cui all'art. 5 del presente decreto addebitando i conti degli operatori inadempienti per gli importi corrispondenti, nel giorno del versamento del contante o dei titoli dovuti.

2. La Banca d'Italia stessa provvederà a versare gli importi così introitati, il giorno stesso dell'acquisizione, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 3248 (unità previsionale di base 6.2.6) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale per l'anno finanziario 2004, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

3. La predetta sezione di tesoreria, in relazione a detti versamenti, rilascerà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 8.

Riscossione tramite intermediario

1. Qualora il regolamento delle operazioni di cui all'art. 1 avvenga tramite un intermediario diverso da quello che ha partecipato alle operazioni stesse, le penali di cui al presente decreto verranno addebitate all'intermediario incaricato del regolamento.

Art. 9.

Salvaguardia degli effetti prodottisi

1. Qualora, in seguito ad inadempimento definitivo, si verifichi l'eliminazione della partita, come previsto dall'art. 5 comma 3, del presente decreto, restano comunque validi gli effetti prodottisi e gli atti adottati sulla base dei prezzi di aggiudicazione determinati nelle aste di collocamento o di concambio o di riacquisto dei titoli di Stato, nonchè sulla base degli altri risultati delle aste medesime, come resi noti al pubblico con i previsti comunicati stampa.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 5 maggio 2004

 

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