MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 maggio 2017.
(Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2017)
Modifica del decreto 6 ottobre 2011 relativo agli importi del contributo per il rilascio del permesso di soggiorno.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2011, è sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'art. 1, c. 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94, la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni 18 è determinata come segue:
a) € 40 per i permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 1 anno;
b) € 50 per i permessi di soggiorno di durata superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni;
c) € 100 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (9) e successive modificazioni e integrazioni".
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(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, pag. 591.
Art. 2.
1. All'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2011, dopo la parola "richiedenti", sono inserite le seguenti: "il duplicato,".
2. All'art. 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno 6 ottobre 2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: "Riparto delle somme soggette a riassegnazione";
b) i commi 1 e 2 sono soppressi;
c) al comma 3:
1) l'espressione: "La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1," è sostituita dalla seguente: "La quota del gettito di cui all'art. 14-bis, comma 2, 2° periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,";
2) le parole "40%" e "30%", ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole "60%" e "20%";
3) dopo la locuzione "di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza", sono aggiunte le parole ", finalizzata alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1998,".
Art. 3.
1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il Ministero dell'Interno provvede allo svolgimento delle attività finanziate con i proventi di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le risorse disponibili a legislazione vigente nel proprio stato di previsione.
Art. 4.
1. Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 6 ottobre 2011.
2. Il presente decreto sarà registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 5 maggio 2017
Registrato alla Corte dei conti il 29-5-2017
Ufficio controllo atti Ministero Economia e Finanze, reg.ne prev. n. 76