MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 marzo 2004.

(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2004)

 

Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (6) (Legge finanziaria 2003) - Anno 2004.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito nella misura del 14% e si riferisce ai conti di tesoreria centrale alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a valere sull'unità previsionale di base n. 4.1.2.12 con riferimento ai capitoli da numero 2790 a 2796 e numero 2798 (devoluzione tributi).

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

Art. 2.

Province e comuni

1. Il limite di giacenza per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è stabilito nella misura del 20% ed è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'Interno a valere sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.6 e n. 2.2.3.5 con specifico riferimento ai capitoli: numero 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).

2. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'Interno a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

3 I limiti di giacenza non si applicano agli Enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8, e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).

4. I limiti di giacenza non si applicano, altresì, agli Enti locali della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'Interno.

Art. 3.

Università

1. Il limite di giacenza per le università statali è stabilito nella misura del 14%.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2003 alle predette università dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sull'unità previsionale di base n. 25.1.2.5 con specifico riferimento al capitolo numero 5507 (fondo per il finanziamento ordinario).

3. Il limite si applica ai pagamenti disposti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a valere sul predetto capitolo n. 5507 (fondo per il finanziamento ordinario) dell'unità previsionale di base 25.1.2.5. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25% delle citate assegnazioni di competenza 2003.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2004, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (7), e il 90% della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2003.

5. In caso di istituzione di nuove università nel corso del 2004 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2004 da attribuire a valere sul fondo per il finanziamento ordinario di cui al succitato capitolo numero 5507.

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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2004, pag. 245; I.L.P. 2004, pag. 132.

Art. 4.

Grandi enti pubblici di ricerca

1. Il limite di giacenza per gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stabilito nella misura del 14%.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2004 dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, a valere sulle unità previsionali di base n. 25.1.2.1 e n. 25.2.3.1 con specifico riferimento ai capitoli numero 5484 (sincrotrone), e numero 8922 (fondo ordinario per enti ed istituti di ricerca), quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 2003 attribuite al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), all'Agenzia spaziale italiana (ASI), all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e all'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM), confluito nel C.N.R. ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, a valere sul predetto fondo ordinario, e dal Ministero delle Attività Produttive a valere sull'unità previsionale di base n. 4.2.3.4 con specifico riferimento al capitolo numero 7630 (contributo all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25% delle assegnazioni di competenza 2004 per l'ENEA (capitolo 7630) e 2003 per il CNR, l'ASI, l'INFN e l'INFM di cui al citato capitolo 8922.

4. Per i pagamenti a favore del CNR si tiene conto delle disposizioni di cui al predetto art. 23, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 127 del 2003.

5. Sono esclusi dal limite di cui sopra i pagamenti, a valere sull'assegnazione dell'ASI, relativi alla contribuzione italiana all'Agenzia spaziale europea (ESA) correlata ad accordi internazionali, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della richiamata legge n. 350 del 2003.

6. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2004, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, e il 90% della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2003.

Art. 5.

Altri enti assoggettati a tesoreria unica

1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (8), e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto, è stabilito nella misura del 14% delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'Amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2004 ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2003.

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25% delle assegnazioni di competenza.

3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di € 10.330.000,00.

4. Gli Enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente decreto non sono soggetti ai limiti di giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (9).

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(8) Ved. Boll. inf. Fisc. 1984, pag. 2208.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

Art. 6.

Disposizioni di carattere generale

1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'Amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.). A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente Amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (10), e integrato dall'art. 11, comma 1-ter, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 (11). Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilità speciali o nei conti correnti con il Tesoro è calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2004, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2003 che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 2003. Resta altresì ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.

3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamità naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali del bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: "Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997 (12)".

4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all'acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento è apposta l'annotazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, può autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.

6. Nei confronti degli enti di cui all'art. 2, le deroghe al rispetto dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero dell'Interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.

7. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali del bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2004

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(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1988, pagg. 4, 15; I.L.P. 1987, pag. 1928.

(11) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 1296; I.L.P. 1993, pagg. 793, 821.

(12) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 264; I.L.P. 1998, pag. 118.

 

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