MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 novembre 2002.
(Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002)
Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso
1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati:
- al 4,60 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;
- al 4,90 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;
- al 5,10 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.
2. I tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:
a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti;
b) delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati A e B del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000;
c) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi;
d) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.
Art. 2.
Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso
con diritto di estinzione parziale anticipata
1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2002 (32), recante: "Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile".
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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2760.
Art. 3.
Determinazione del saggio di interesse
sui mutui a tasso variabile
1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, è pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 febbraio 1999 (33), recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", maggiorato di 10 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in dieci anni e di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in quindici e venti anni.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 novembre 2002
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(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 831.