MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 5 novembre 2002.

(Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002)

 

Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati:

- al 4,60 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

- al 4,90 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;

- al 5,10 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.

2. I tassi di cui al comma 1 sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento:

a) di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti;

b) delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati A e B del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000;

c) delle spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di funzioni o servizi;

d) delle spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolane o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso

con diritto di estinzione parziale anticipata

1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2002 (32), recante: "Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso, fisso con diritto di estinzione parziale anticipata e a tasso variabile".

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(32) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2760.

Art. 3.

Determinazione del saggio di interesse

sui mutui a tasso variabile

1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, è pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 16 febbraio 1999 (33), recante: "Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti", maggiorato di 10 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in dieci anni e di 15 centesimi di punto per i mutui ammortizzati in quindici e venti anni.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2002

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(33) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 831.

 

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