MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 6 agosto 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2003)

 

Determinazione, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, della entità massima della misura dei contributi, di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, utilizzabili, per l'anno 2003, dalle imprese che hanno effettuato, entro il 31 dicembre 2002, nuovi investimenti nelle aree svantaggiate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LE POLITICHE FISCALI

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima per la ripresa dell'utilizzazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (7), dei crediti d'imposta previsti dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (8), come modificato dall'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 (9), relativi agli investimenti realizzati sino alla data del 31 dicembre 2002, è elevata, per l'anno 2003, dal 10% al 49%.

2. Per gli investimenti realizzati successivamente alla data del 31 dicembre 2002 dai soggetti di cui al comma 1, resta applicabile quanto previsto dal decreto 2 aprile 2003 (10).

3. Resta fermo, comunque, il potere dell'Agenzia delle entrate in ordine al controllo della effettiva sussistenza dei presupposti per la spettanza del contributo citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

---------

(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 247; I.L.P. 2003, pag. 123.

(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 243; I.L.P. 2001, pag. 116.

(9) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pagg. 2678, 2759; I.L.P. 2002, pagg. 1882, 1995.

(10) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 1854; I.L.P. 2003, pag. 1242.

 

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda