MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2007.
(Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007)
Responsabilità solidale dei terzi incaricati alla raccolta del prelievo erariale unico (PREU).
IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Oggetto del decreto e definizioni
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 39-sexies del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (62), e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale dei terzi incaricati delle attività di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) apparecchio/i da divertimento ed intrattenimento o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, munito del relativo nulla osta;
c) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
d) decreto 12 aprile 2007 (63), il decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, n. 452/CGV, concernente le modalità di assolvimento del PREU sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
e) importo residuo, l'importo risultante dalla differenza tra le somme giocate e le vincite erogate dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
f) somme giocate, le somme che costituiscono la base imponibile per periodo contabile secondo le previsioni del decreto 12 aprile 2007;
g) periodo contabile, i periodi individuati dall'art. 2 del decreto 12 aprile 2007;
h) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;
i) terzo/i incaricato/i o terzo/i, l'operatore che, titolare di un contratto con il concessionario relativamente ad apparecchi da divertimento ed intrattenimento, svolge le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), punto 1) del decreto del Direttore generale di AAMS n. 311/CGV del 17 maggio.
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(62) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.
(63) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2007, pag. 1372; I.L.P. 2007, pag. 1474.
Art. 2.
Individuazione della responsabilità solidale dei terzi incaricati
1. I terzi incaricati sono solidalmente responsabili per il versamento del PREU dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto sulla base dei contratti stipulati con i concessionari, nonchè dei relativi interessi e sanzioni.
2. La responsabilità solidale è riferita all'importo del PREU che i terzi incaricati non hanno trasferito, o hanno trasferito tardivamente, ai concessionari rispetto ai termini di versamento del PREU stabiliti dal decreto 12 aprile 2007, nonchè all'importo dei relativi interessi e sanzioni.
3. La responsabilità solidale derivante dal mancato o tardivo trasferimento del PREU al concessionario si applica agli omessi o tardivi versamenti del concessionario stesso relativi all'anno solare in cui si è verificato il predetto mancato trasferimento.
Art. 3.
Accertamento della responsabilità solidale
1. Entro la fine del mese successivo a ciascun periodo contabile, i concessionari comunicano ad AAMS, con riferimento a ogni terzo incaricato, le somme versate a titolo di PREU per lo stesso periodo contabile, nonchè gli ulteriori dati necessari per l'accertamento della responsabilità solidale.
2. I predetti dati e le relative modalità telematiche di comunicazione saranno individuati con successivo provvedimento del direttore per i giochi, da emanarsi entro il 21 settembre 2007.
3. Entro 30 giorni dal termine di cui all'art. 6, comma 2, del decreto 12 aprile 2007, i concessionari comunicano ad AAMS, con riferimento a ciascun terzo incaricato, le somme versate a titolo di saldo del PREU dovuto per l'anno solare, nonchè gli altri dati di cui al comma 1.
4. Per l'anno 2007 i dati di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati entro il 30 aprile 2008.
Art. 4.
Modalità di contestazione della responsabilità solidale
1. AAMS comunica ai terzi incaricati, a mezzo del servizio postale, gli importi dovuti a titolo di PREU nonchè di interessi e sanzioni, per i quali sono responsabili solidalmente con il concessionario.
2. Il terzo incaricato, che rilevi eventuali dati od elementi non considerati o valutati erroneamente ai fini della determinazione degli importi per i quali è responsabile solidalmente, può fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti ad AAMS entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Le somme che risultano dovute a titolo di responsabilità solidale per il PREU nonchè per gli interessi e le sanzioni, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il PREU. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 3 settembre 1999, n. 321 (64).
4. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 3 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale è dovuto il PREU.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2007
Registrato alla Corte dei conti il 6-8-2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 374
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(64) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 2817.