MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 agosto 2007, n. 129.
(Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2007)
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore, ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (19).
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278 (20), e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole "D.M. 2 giugno 1998, n. 174 (21) del Ministro delle Finanze e, limitatamente alle scommesse a totalizzatore," sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 marzo 2006, n. 111, ed";
b) nell'articolo 12, comma 3, lettera c) le parole ", secondo periodo" sono soppresse;
c) nell'articolo 20, comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "h) il compenso riconosciuto al concessionario.";
d) nell'articolo 26:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di mettere a disposizione quanto dovuto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il concessionario è tenuto ad effettuare i relativi versamenti secondo modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";
2) al comma 3, primo periodo, le parole "cadenza bisettimanale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza settimanale".
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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1769; I.L.P. 1999, pag. 1238.
(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3052.
(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, Suppl. n. 5, pag. 401.
Art. 2.
1. Le disposizioni del decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278, modificate dal presente regolamento, trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Relativamente alle scommesse a totalizzatore accettate sulla base dei programmi approvati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla data di approvazione dei medesimi programmi.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 6 agosto 2007
Registrato alla Corte dei conti il 13-8-2007
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 392