MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 6 febbraio 2017, n. 22.

(Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2017)

 

Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Contenuto e soggetti abilitati al rilascio della garanzia

1. La garanzia prevista dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e richiamata dagli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del medesimo decreto, nonchè dagli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che, a giudizio dell'ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione.

2. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle Attività Produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'Albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

3. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione dell'obbligazione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del Codice civile. La prestazione di garanzia resta ferma anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'ente a favore del quale è prestata la garanzia l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata.

4. La garanzia, che va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del Direttore generale delle finanze, deve avere ad oggetto l'integrale restituzione della somma pagata al contribuente, comprensiva di interessi, ovvero, nei casi di garanzia prestata ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, e 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e degli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'obbligazione di versamento integrale della somma dovuta, comprensiva di interessi. Qualora i tributi oggetto di contenzioso afferiscano a risorse proprie tradizionali, come individuate dall'articolo 2, paragrafo 1., lettera a), della Decisione n. 2014/335/UE, EURATOM del Consiglio del 26 maggio 2014, il tasso di interesse è determinato ai sensi dell'articolo 112, paragrafo 2., del Regolamento (UE) n. 952/2013.

Art. 2.

Durata della garanzia

1. La garanzia di cui all'art. 69, c. 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è prestata fino al termine del 9° mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del 9° mese successivo a quello dell'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. La garanzia cessa qualora il Giudice del grado successivo di giudizio ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del contribuente alla prestazione della garanzia.

2. La garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonchè la garanzia di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è prestata fino al termine del 9° mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta. La garanzia cessa automaticamente dalla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente.

3. Nei giudizi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonchè l'IVA riscossa all'importazione, la garanzia a cui sia subordinata la sospensione dell'atto impugnato ovvero della sentenza ai sensi degli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è prestata fino al termine del 9° mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del 9° mese successivo all'estinzione del processo.

4. La garanzia prevista dall'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è prestata fino al termine del 9° mese successivo a quello della definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 3.

Escussione della garanzia

1. Il termine di 3 mesi di cui all'articolo 69, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, per la restituzione da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero dall'estinzione del processo.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, il termine di 3 mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dal deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è disposta.

3. Nel caso previsto dall'articolo 2, comma 4, il termine di 3 mesi per il pagamento da parte del contribuente delle somme garantite decorre dalla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

4. Ai fini dell'escussione della garanzia, l'ente a favore del quale è prestata comunica al garante l'ammontare delle somme dovute mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo, entro la fine del 6° mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'adempimento del contribuente. Ferma restando l'efficacia della garanzia, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato dal garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

5. L'eventuale mancato pagamento dei premi o delle commissioni della garanzia da parte del contribuente non può in nessun caso essere opposto all'ente a favore del quale è prestata la garanzia ed è escluso sia il beneficio della preventiva richiesta di pagamento al debitore principale, sia quello della preventiva escussione dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 febbraio 2017

Registrato alla Corte dei conti il 3-3-2017

Ufficio controllo atti Ministero Economia e Finanze, reg. ne prev. n. 220

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