MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 giugno 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2003)
Modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
I titolari dei conti correnti di tesoreria centrale richiedono al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche amministrazioni (I.GE.P.A.), il prelevamento dei Fondi dai conti loro intestati, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali e secondo le modalità operative che verranno stabilite dal medesimo Dipartimento.
Art. 2.
Gli ordini di prelevamento fondi sono emessi in forma dematerializzata dal Dipartimento della ragioneria dello Stato - I.GE.P.A. e devono recare:
a) il numero di conto corrente di tesoreria centrale;
b) l'importo da prelevare;
c) la provenienza dei fondi che si prelevano;
d) il codice gestionale della spesa, il CUP (codice unico di progetto) e il CPV (common procurement vocabulary), secondo la normativa vigente;
e) il beneficiario;
f) la modalità di estinzione dell'ordine;
g) la data di esigibilità;
h) la causale dell'operazione.
In base alle differenti modalità di estinzione, di cui all'art. 3, gli ordini di prelevamento devono recare inoltre:
1) le generalità della persona che deve dare quietanza, con l'indicazione della qualifica di "rappresentante legale", per i pagamenti in contanti, qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto;
2) le coordinate degli sportelli bancari e postali, per i pagamenti che si avvalgono dei relativi circuiti, nonchè i dati identificativi del conto corrente bancario o postale, per i pagamenti da accreditare su tale tipologia di conti;
3) il numero identificativo del conto e la tesoreria di destinazione, per i pagamenti da accreditare su conti di tesoreria statale;
4) il capitolo di entrata e il relativo capo di imputazione, per i pagamenti da effettuare in conto entrata al bilancio dello Stato.
Art. 3.
Gli ordini di prelevamento possono essere estinti con le seguenti modalità:
a) accredito su conto corrente bancario o postale;
b) "bonifico domiciliato" per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali;
c) pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia;
d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;
e) versamento su conti di tesoreria statale o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato;
f) commutazione in quietanza di fondo somministrato;
g) eliminazione di sospesi di tesoreria.
Il pagamento in contanti è documentato da quietanza apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale.
Art. 4.
Gli ordini di prelevamento vengono inviati in via telematica alla Banca d'Italia, che effettua controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticità e l'integrità del flusso trasmesso.
La Banca d'Italia, controllata l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, procede all'estinzione degli ordini di prelevamento e dà corso alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto. Gli aspetti operativi e tecnici saranno regolati da un protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
All'atto dell'esito degli ordini di prelevamento, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia sono versati su un conto in attesa che i creditori si presentino per la riscossione; il conto è fruttifero per il Ministero dell'Economia e delle Finanze al tasso riconosciuto sul "conto disponibilità per il servizio di tesoreria" istituito con la legge 26 novembre 1993, n. 483 (8). L'importo degli interessi, calcolato con riferimento al semestre solare, è versato all'erario nei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno.
La società Poste Italiane riversa sulla contabilità speciale "Poste SPA - Servizio di tesoreria" le somme relative ai pagamenti di propria competenza, affluite nel conto gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.
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(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 36.
Art. 5.
La Banca d'Italia invia, per via telematica, al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, I.GE.P.A., e ai titolari dei conti la rendicontazione giornaliera e mensile delle operazioni relative ai conti correnti, secondo modalità da stabilire nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto.
All'invio della rendicontazione mensile alla Corte dei conti provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, anche mediante strumenti informatici.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003