MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 6 maggio 2019.

(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2019)

 

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti

per i fabbricati a valore contabile

 

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2019, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2019 = 1,02;

per l'anno 2018 = 1,03;

per l'anno 2017 = 1,04;

per l'anno 2016 = 1,04;

per l'anno 2015 = 1,05;

per l'anno 2014 = 1,05;

per l'anno 2013 = 1,05;

per l'anno 2012 = 1,08;

per l'anno 2011 = 1,11;

per l'anno 2010 = 1,13;

per l'anno 2009 = 1,14;

per l'anno 2008 = 1,18;

per l'anno 2007 = 1,22;

per l'anno 2006 = 1,26;

per l'anno 2005 = 1,29;

per l'anno 2004 = 1,37;

per l'anno 2003 = 1,41;

per l'anno 2002 = 1,47;

per l'anno 2001 = 1,50;

per l'anno 2000 = 1,55;

per l'anno 1999 = 1,57;

per l'anno 1998 = 1,60;

per l'anno 1997 = 1,64;

per l'anno 1996 = 1,69;

per l'anno 1995 = 1,74;

per l'anno 1994 = 1,79;

per l'anno 1993 = 1,83;

per l'anno 1992 = 1,85;

per l'anno 1991 = 1,88;

per l'anno 1990 = 1,97;

per l'anno 1989 = 2,06;

per l'anno 1988 = 2,15;

per l'anno 1987 = 2,33;

per l'anno 1986 = 2,51;

per l'anno 1985 = 2,69;

per l'anno 1984 = 2,87; per l'anno 1983 = 3,05;

per l'anno 1982 e

anni precedenti = 3,23.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 6 maggio 2019

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