MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 maggio 2019.
(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2019)
Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2019, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Aggiornamento dei coefficienti
per i fabbricati a valore contabile
1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2019, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:
per l'anno 2019 = 1,02;
per l'anno 2018 = 1,03;
per l'anno 2017 = 1,04;
per l'anno 2016 = 1,04;
per l'anno 2015 = 1,05;
per l'anno 2014 = 1,05;
per l'anno 2013 = 1,05;
per l'anno 2012 = 1,08;
per l'anno 2011 = 1,11;
per l'anno 2010 = 1,13;
per l'anno 2009 = 1,14;
per l'anno 2008 = 1,18;
per l'anno 2007 = 1,22;
per l'anno 2006 = 1,26;
per l'anno 2005 = 1,29;
per l'anno 2004 = 1,37;
per l'anno 2003 = 1,41;
per l'anno 2002 = 1,47;
per l'anno 2001 = 1,50;
per l'anno 2000 = 1,55;
per l'anno 1999 = 1,57;
per l'anno 1998 = 1,60;
per l'anno 1997 = 1,64;
per l'anno 1996 = 1,69;
per l'anno 1995 = 1,74;
per l'anno 1994 = 1,79;
per l'anno 1993 = 1,83;
per l'anno 1992 = 1,85;
per l'anno 1991 = 1,88;
per l'anno 1990 = 1,97;
per l'anno 1989 = 2,06;
per l'anno 1988 = 2,15;
per l'anno 1987 = 2,33;
per l'anno 1986 = 2,51;
per l'anno 1985 = 2,69;
per l'anno 1984 = 2,87; per l'anno 1983 = 3,05;
per l'anno 1982 e
anni precedenti = 3,23.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2019
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