MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 66, Suppl. ord., del 20 marzo 2003)

 

Approvazione di n. 1 studio di settore relativo ad attività professionali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. E' approvato, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (24), lo studio di settore relativo alla seguente attività:

a) Studio di settore SK 25 U - Consulenze fornite da agronomi, codice attività 74.14.A.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi relativi allo studio di settore indicato nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui all'allegato 1.

3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.

4. Lo studio di settore si applica ai contribuenti esercenti arti e professioni che svolgono in maniera prevalente l'attività indicata nel comma 1.

5. Lo studio di settore approvato con il presente decreto è utilizzabile a partire dal periodo di imposta 2002.

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(24) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

Art. 2.

Modalità di applicazione degli studi di settore

1. In via sperimentale, i compensi nonchè gli indici di coerenza economica, risultanti dall'applicazione dello studio di settore approvato con il presente decreto, sono utilizzati come criteri selettivi per la scelta delle posizioni da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie. I contribuenti che dichiarano compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dal predetto studio di settore non sono assoggettabili ad accertamento in base all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (25), sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito della revisione dello studio stesso.

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(25) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2116; I.L.P. 1998, pag. 1128.

Art. 3.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Lo studio di settore approvato con il presente decreto non si applica nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (26), e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569.

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(26) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2360.

Art. 4.

Variabili delle attività professionali

1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione dello studio di settore approvato con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione del relativo questionario approvato con il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 dicembre 2000 (27), tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto.

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(27) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 507; I.L.P. 2001, pag. 737.

Art. 5.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base dello studio di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.

2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 6.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applica lo studio di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

Allegato ...omissis...

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