MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 marzo 2003.
(Gazzetta Ufficiale n. 66, Suppl. ord., del 20 marzo 2003)
Approvazione di n. 7 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore del commercio.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (20), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore del commercio:
a) Studio di settore SM 13 U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, codice attività 52.47.2;
b) Studio di settore SM 42 U - Commercio al dettaglio di articoli medicali ed ortopedici, codice attività 52.32.0;
c) Studio di settore SM 43 U - Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio, codice attività 52.46.6;
d) Studio di settore SM 44 U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio, codice attività 52.48.1;
e) Studio di settore SM 45 U - Commercio al dettaglio di mobili usati, codice attività 52.50.2;
f) Studio di settore SM 46 U - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici, codice attività 51.47.4;
g) Studio di settore SM 48 U - Commercio di animali vivi da affezione, codice attività 52.48.E.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SM 13 U;
- 2, per lo studio di settore SM 42 U;
- 3, per lo studio di settore SM 43 U;
- 4, per lo studio di settore SM 44 U;
- 5, per lo studio di settore SM 45 U;
- 6, per lo studio di settore SM 46 U;
- 7, per lo studio di settore SM 48 U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono la predetta attività in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto contabilità separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.
5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2002.
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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.
Art. 2.
Categorie di contribuenti
alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nel caso in cui l'esercizio dell'attività d'impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di vendita per i quali non è stata tenuta contabilità separata. Tale disposizione non si applica per gli studi di settore SM 44 U, SM 45 U e SM 46 U;
b) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta contabilità separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Tale disposizione non si applica per lo studio di settore SM 13 U;
c) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (21), di ammontare superiore a € 5.164.569;
d) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
e) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2360.
Art. 3.
Variabili delle imprese
1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvati con il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 13 dicembre 2000 (22) e con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 dicembre 2001, tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto.
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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 507; I.L.P. 2001, pag. 737.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo del Testo unico delle imposte sui redditi.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 5.
Comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 6.
Annotazione separata
1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano l'attività per la quale lo studio di settore è approvato con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999 (23), concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dall'1 maggio 2003. E' facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata o a quale punto di vendita debbono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti nonchè gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi conseguiti fino al 30 aprile 2003 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dall'1 maggio 2003.
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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 279; I.L.P. 2000, pag. 248.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2003
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