MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 marzo 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 66, Suppl. ord., del 20 marzo 2003)

 

Approvazione di n. 9 studi di settore relativi ad attività economiche nel settore dei servizi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli studi di settore

1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427 (15), gli studi di settore relativi alle seguenti attività economiche nel settore dei servizi:

a) Studio di settore SG 40 U - Valorizzazione e vendita immobiliare, codice attività 70.11.0; Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri, codice attività 70.12.0; Locazione di beni immobili propri e sublocazione, codice attività 70.20.0;

b) Studio di settore SG 48 U - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa, codice attività 52.72.0;

c) Studio di settore SG 52 U - Confezionamento di generi alimentari, codice attività 74.82.1; Confezionamento di generi non alimentari, codice attività 74.82.2;

d) Studio di settore SG 53 U - Organizzazione di convegni, codice attività 74.83.1; Traduzione ed interpretariato, codice attività 74.83.3;

e) Studio di settore SG 54 U - Sale giochi e biliardi, codice attività 92.34.2; Altre attività di intrattenimento e spettacolo, solo se svolte da gestori di apparecchi di intrattenimento, codice attività 92.34.4;

f) Studio di settore SG 55 U - Servizi di pompe funebri e attività connesse, codice attività 93.03.0;

g) Studio di settore SG 69 U - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice attività 45.11.0; Trivellazioni e perforazioni, codice attività 45.12.0; Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, codice attività 45.21.0; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice attività 45.22.0; Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, codice attività 45.23.0; Costruzione di opere idrauliche, codice attività 45.24.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice attività 45.25.0;

h) Studio di settore SG 78 U - Attività delle agenzie di viaggi e turismo (compresi i tour operators), codice attività 63.30.1;

i) Studio di settore SG 87 U - Consulenze finanziarie, codice attività 74.14.1; Attività degli amministratori di società ed enti, consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attività 74.14.4; Agenzie di informazioni commerciali, codice attività 74.14.6.

2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio, di cui agli allegati:

- 1, per lo studio di settore SG 40 U;

- 2, per lo studio di settore SG 48 U;

- 3, per lo studio di settore SG 52 U;

- 4, per lo studio di settore SG 53 U;

- 5, per lo studio di settore SG 54 U;

- 6, per lo studio di settore SG 55 U;

- 7, per lo studio di settore SG 69 U;

- 8, per lo studio di settore SG 78 U;

- 9, per lo studio di settore SG 87 U.

3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore.

4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, nonchè ai contribuenti che svolgono le predette attività in maniera secondaria per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di più attività d'impresa, per le quali non è stata tenuta la annotazione separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi.

5. Gli studi di settore approvati con il presente decreto sono utilizzabili a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta 2002.

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(15) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.

Art. 2.

Categorie di contribuenti

alle quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

a) in caso di esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non è stata tenuta annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;

b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c), ovvero compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (16), di ammontare superiore a € 5.164.569;

c) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

d) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

2. Per gli studi di settore SG 40 U ed SG 69 U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera b) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60, del Testo unico delle imposte sui redditi.

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 2360.

Art. 3.

Variabili delle imprese o delle attività professionali

1. La determinazione dei valori da attribuire alle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore, approvati con il presente decreto, è effettuata sulla base delle istruzioni per la compilazione dei relativi questionari approvati con i decreti del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 23 ottobre 2000 (17) e 13 dicembre 2000 (18), tenuto conto di quanto precisato nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto. Per lo studio di settore SG 69 U la predetta determinazione è effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli SG 69 A, SG 69 B, SG 69 C, SG 69 D ed SG 69 E per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore costituenti parte integrante delle dichiarazioni UNICO 2000 e approvati con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 16 marzo 2001.

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(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 343; I.L.P. 2001, pag. 488.

(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pag. 507; I.L.P. 2001, pag. 737.

Art. 4.

Determinazione del reddito imponibile

1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, ovvero i compensi di cui all'art. 50, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.

4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 5.

Comunicazione dei dati rilevanti

ai fini dell'applicazione degli studi di settore

1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.

Art. 6.

Annotazione separata

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano una delle attività per le quali lo studio di settore è approvato con il presente decreto, le disposizioni contenute nel decreto direttoriale 24 dicembre 1999 (19), concernenti l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si applicano a decorrere dall'1 maggio 2003. E' facoltà del contribuente indicare a quale attività esercitata debbano essere imputati i ricavi o compensi conseguiti nei mesi precedenti nonchè gli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione del relativo studio di settore. Qualora tale facoltà non venga esercitata, in sede di dichiarazione dei redditi, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti applicando ai ricavi o compensi conseguiti fino al 30 aprile 2003 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi o compensi conseguiti a partire dall'1 maggio 2003. Tale disposizione non si applica per lo studio di settore SG 69 U.

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(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 279; I.L.P. 2000, pag. 248.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 2003

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