MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 marzo 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 76, Suppl. straord., del 31 marzo 2008)
Approvazione degli studi di settore relativi ad attività professionali.
IL VICE MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvate, in base all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (5), le evoluzioni degli studi di settore relativi alle seguenti attività professionali:
a) Studio di settore TK26U (che sostituisce lo studio di settore SK26U) - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici, codice attività 79.90.20; Attività delle guide alpine, codice attività 93.19.92;
b) Studio di settore TK27U (che sostituisce lo studio di settore SK27U) - Edizione di giochi per computer, codice attività 58.21.00; Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer), codice attività 58.29.00; Produzione di software non connesso all'edizione, codice attività 62.01.00; Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, codice attività 62.02.00; Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione), codice attività 62.03.00; Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a., codice attività 62.09.09; Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - CAF), codice attività 63.11.11; Altre elaborazioni elettroniche di dati, codice attività 63.11.19; Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP), codice attività 63.11.30; Attività dei disegnatori grafici di pagine web, codice attività 74.10.21;
c) Studio di settore TK28U (che sostituisce lo studio di settore SK28U) - Attività nel campo della recitazione, codice attività 90.01.01; Attività nel campo della regia, codice attività 90.02.02;
d) Studio di settore UK02U (che sostituisce lo studio di settore TK02U) - Attività degli studi di ingegneria, codice attività 71.12.10;
e) Studio di settore UK06U (che sostituisce lo studio di settore TK06U) - Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, codice attività 69.20.13;
f) Studio di settore UK17U (che sostituisce lo studio di settore TK17U) - Attività tecniche svolte da periti industriali, codice attività 74.90.91.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi e dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle tabelle dei coefficienti nonchè della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
1, per lo studio di settore TK26U;
2, per lo studio di settore TK27U;
3, per lo studio di settore TK28U;
4, per lo studio di settore UK02U;
5, per lo studio di settore UK06U;
6, per lo studio di settore UK17U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 2, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 (6), valori di coerenza risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti e professioni ovvero esercenti attività d'impresa, che svolgono in maniera prevalente le attività indicate nel comma 1, fermo restando il disposto dell'art. 3. In caso di esercizio di più attività professionali, ovvero di più attività d'impresa, per attività prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entità, rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
5. Gli studi di settore TK26U, TK27U e TK28U approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
---------
(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1993, pag. 3338; I.L.P. 1993, pag. 1942.
(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2116; I.L.P. 1998, pag. 1128.
Art. 2.
Applicazione monitorata degli studi di settore
1. Gli studi UK02U, UK06U e UK17U approvati con il presente decreto sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si avvale anche della commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.
2. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2007 dichiarano compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei predetti studi di settore non sono assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2009.
3. Gli studi elencati nel comma 1 del presente articolo verranno approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per l'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2007 e le informazioni derivanti dall'attività di controllo effettuata dall'amministrazione finanziaria, sentito il parere della commissione degli esperti di cui al comma 1 del presente articolo. Gli studi definitivi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avranno valenza ai fini dell'accertamento con riferimento anche per i periodi d'imposta precedenti.
Art. 3.
Categorie di contribuenti
alle quali non si applicano gli studi di settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a € 5.164.569;
b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Art. 4.
Variabili delle attività professionali o delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TK26U, TK27U e TK28U, approvati con il presente decreto è effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SK26U, SK27U e SK28U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2006 ed approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 maggio 2006, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 7 del presente decreto.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore UK02U, UK06U e UK17U è stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore TK02U, TK06U, TK17U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2006 ed approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 maggio 2006, nonchè sulla base degli esiti del monitoraggio effettuato sugli stessi, tenuto conto di quanto precisato nelle dichiarazioni di cui all'art. 7 del presente decreto.
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i ricavi di cui all'art. 85 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art. 85.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attività anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato Testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli studi di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi da 1 a 4, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 6.
Applicazione definitiva degli studi monitorati
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli studi di settore TK23U (Servizi di ingegneria integrata), TK24U (Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari), TK25U (Consulenze fornite da agronomi), UK03U (Attività tecniche svolte da geometri), UK04U (Attività degli studi legali), UK05U (Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, Consulenza del lavoro) e UK18U (Studi di architettura) sono approvati in via definitiva.
Art. 7.
Comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2008
Registrato alla Corte dei conti 7-3-2008
Ufficio controllo Ministero economico registro n. 1, Economia e Finanze foglio n. 342
Allegati ...omissis...