MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 ottobre 2004.
(Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004)
Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (5), ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, società per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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Decreta:
PARTE I
CRITERI PER LA DEFINIZIONE
DELLE CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE
DEI LIBRETTI DI RISPARMIO POSTALE,
DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI,
DEI TITOLI, DEI FINANZIAMENTI
E DELLE ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE
ASSISTITI DALLA GARANZIA DELLO STATO
Art. 1.
Risparmio postale
1. Ai fini del presente decreto per "Risparmio Postale" si intende la raccolta di fondi, con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, effettuata dalla CDP SPA avvalendosi di Poste italiane SPA.
2. Il Risparmio Postale costituisce servizio di interesse economico generale.
3. Al fine di garantire continuità e regolarità alla raccolta di fondi sotto forma di buoni postali fruttiferi e di libretti di risparmio postale, garantiti dallo Stato, la CDP SPA definisce condizioni di emissione e le caratteristiche dei predetti prodotti nel rispetto dei criteri recati dalla Parte Prima del presente decreto.
4. In relazione alla situazione di mercato e per salvaguardare il proprio equilibrio economico, la CDP SPA, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, può sospendere l'emissione di buoni postali fruttiferi.
5. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti prestazioni e formalità relativi al Risparmio Postale e alle altre operazioni di cui all'art. 2, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2003, pag. 3604; I.L.P. 2003, pag. 2468.
Art. 2.
Altre operazioni assistite dalla garanzia dello Stato
1. Al fine di assicurare il reperimento da parte della CDP SPA delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'attività di finanziamento di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge, nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione, di cui all'art. 5, comma 11, lettera b) del decreto-legge, la CDP SPA è autorizzata, con le modalità indicate al comma 2, ad emettere altri prodotti del Risparmio Postale, nonchè ad effettuare operazioni, contrarre finanziamenti ed emettere titoli, anche assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La CDP SPA sottopone al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la preventiva autorizzazione, i termini e le condizioni dei prodotti finanziari o delle operazioni, di cui al comma 1, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato; l'autorizzazione viene rilasciata con decreto del Direttore generale del Tesoro.
Art. 3.
Garanzia dello Stato
1. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 viene rilasciata a tutela delle obbligazioni assunte dalla CDP SPA verso i depositanti, gli investitori e i finanziatori.
2. Il diritto di regresso dello Stato nei confronti della CDP SPA, derivante dall'eventuale escussione della garanzia, viene esercitato senza pregiudizio:
a) dei crediti, di cui sono titolari soggetti pubblici, rilevanti ai fini della separazione contabile e organizzativa (di seguito "Gestione Separata");
b) del perseguimento delle finalità di interesse economico generale assegnate alla CDP SPA dall'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge;
c) della titolarità delle partecipazioni societarie trasferite ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto-legge e soggette ai criteri di gestione fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettera d), del decreto-legge.
Art. 4.
Buoni postali fruttiferi
1. I buoni postali fruttiferi sono prodotti finanziari nominativi, non sono cedibili salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinino suecessione a titolo universale, e non possono essere dati in pegno.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, con il consenso del titolare, l'emittente ha facoltà di riacquistare i buoni postali fruttiferi, per conto proprio o per conto di società da esso controllate, al valore di rimborso per il tramite di Poste italiane SPA.
3. I buoni postali fruttiferi possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da registrazioni contabili (di seguito "buoni dematerializzati"); per questi ultimi è richiesta la titolarità di un conto corrente postale o di un libretto di risparmio postale sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso.
4. I buoni postali fruttiferi sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista all'atto di emissione, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a richiesta del titolare secondo le modalità e condizioni previste nel relativo regolamento adottato dalla CDP SPA.
Art. 5.
Costo della raccolta sotto forma di buoni postali fruttiferi
1. Il costo della raccolta sotto forma di buoni postali fruttiferi deve allinearsi al costo equivalente dell'indebitamento del Tesoro sul mercato.
2. Il servizio di collocamento, la gestione e il rimborso dei buoni postali fruttiferi e di altre operazioni ad essi relative sono esenti da commissioni e altri oneri a carico dei risparmiatori.
Art. 6.
Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi
1. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi Poste italiane SPA mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico, fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (di seguito il "Foglio Informativo").
2. Per il collocamento dei buoni postali fruttiferi rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il documento medesimo unitamente al regolamento del prestito; il documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi non è assimilabile alle carte valori.
3. Per il collocamento dei buoni dematerializzati i contratti relativi al servizio di collocamento sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al regolamento del prestito. Sono consentite altre forme di sottoscrizione dei contratti ammesse dalla normativa vigente in materia di collocamento di strumenti finanziari.
4. Le comunicazioni della CDP SPA ai titolari dei buoni postali fruttiferi vengono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP SPA. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle informazioni pubblicate, queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste italiane SPA, nonchè mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.
5. Gli schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati da CDP SPA.
6. La forma e gli altri segni caratteristici del documento cartaceo rappresentativo dei buoni postali fruttiferi sono approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del Direttore generale del Tesoro.
Art. 7.
Libretti di risparmio postale
1. I libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore e su di essi sono annotati i versamenti e i prelevamenti di denaro effettuati.
2. I versamenti e i prelevamenti sui libretti di risparmio postale possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda magnetica o di altri documenti di legittimazione, quando resi disponibili e rilasciati a richiesta del depositante; le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal depositante, nonchè quelle effettuate tramite carta a banda magnetica o altri documenti di legittimazione, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto.
3. I libretti di risparmio postale intestati ai minori di età sono aperti con limiti di giacenza e prelievo che ne consentano, anche per fasce d'età, l'utilizzo e la gestione direttamente da parte dei minori intestatari ovvero mediante i loro rappresentanti legali.
4. Ai libretti di risparmio postale sono applicabili le disposizioni recate dal Codice civile in materia di libretti di deposito a risparmio.
Art. 8.
Costo della raccolta sotto forma di libretti di risparmio postale
1. Il costo della raccolta sotto forma di libretti di risparmio postale deve allinearsi al costo di raccolta a breve termine del Tesoro sul mercato.
2. I libretti di risparmio postale sono esenti da spese relative all'apertura e alla gestione, fatte salve le disposizioni in materia fiscale e quanto disposto all'art. 9, comma 5.
Art. 9.
Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di libretti di risparmio postale
1. Per il collocamento dei libretti di risparmio postale Poste italiane SPA mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico i fogli informativi.
2. I contratti relativi al collocamento dei libretti di risparmio postale sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al sottoscrittore, unitamente al libretto.
3. Le comunicazioni della CDP SPA ai titolari dei libretti di risparmio postale, ivi comprese quelle inerenti a eventuali variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato di cui al comma 4, sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP SPA. Al fine di garantire l'effettiva conoscenza delle variazioni queste ultime possono essere rese note anche mediante l'esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico di Poste italiane SPA, nonchè mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.
4. Se nei contratti è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni, le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato non possono avere effetto nei confronti del sottoscrittore in data anteriore a quella della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro 15 giorni dalla pubblicazione, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto previsto in materia di recesso, l'informativa individuale viene resa alla prima occasione utile.
5. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere a richiesta e gratuitamente, con cadenza annuale, la comunicazione informativa sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle ritenute di legge operate nonchè, a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.
6. Gi schemi della documentazione individuata dal presente articolo sono preventivamente approvati da CDP SPA.
PARTE II
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI ED ECONOMICHE DEGLI IMPIEGHI
Art. 10.
Servizio di interesse economico generale
1. I finanziamenti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge costituiscono servizio di interesse economico generale e sono regolati sulla base dei criteri recati dalla Parte Seconda del presente decreto, al fine di garantire accessibilità, uniformità di trattamento predeterminazione e non discriminazione.
2. A norma dell'art. 5, comma 24, del decreto-legge tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi a finanziamenti di cui al comma 1, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.
Art. 11.
Prestiti di scopo
1. La CDP SPA concede finanziamenti, sotto forma di prestiti di scopo, nel rispetto dei criteri recati dal presente articolo e dagli articoli 12 e 13.
2. I prestiti di scopo sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge o ad altre finalità per le quali è consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento.
3. L'istruttoria per l'accesso ai prestiti di scopo è volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per le operazioni di indebitamento dei soggetti richiedenti, nonchè di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP SPA per categorie omogenee.
Art. 12.
Tassi di interesse
1. I prestiti di scopo sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.
2. Per i mutui di qualsiasi importo, l'equivalente finanziario dei tassi applicati dalla CDP SPA non può essere superiore, al momento della loro rilevazione, ai tassi indicati, per le rispettive scadenze, ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (6), per i mutui da stipulare con oneri a carico dello Stato.
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 246; I.L.P. 1999, pag. 119.
Art. 13.
Formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni
1. I contratti relativi ai prestiti di scopo sono redatti per iscritto e un esemplare, comprensivo delle condizioni generali di contratto, è consegnato al soggetto finanziato.
2. A norma dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge, per i contratti di cui al comma 1 non è richiesta la forma pubblica a pena di nullità.
3. La CDP SPA adotta le misure idonee a consentire la conclusione di contratti anche mediante lo scambio di corrispondenza.
4. Le condizioni generali dei prestiti di scopo sono rese note mediante circolari emanate dalla CDP SPA e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito web della CDP SPA.
5. I tassi di interesse applicati sui prestiti di scopo dalla CDP SPA, nel rispetto di quanto disposto all'art. 12, sono predeterminati e resi noti mediante pubblicazione su di almeno un quotidiano economico a rilevanza nazionale.
Art. 14.
Altri finanziamenti della Gestione separata
1. Finanziamenti a condizioni diverse da quelle indicate agli articoli 11, 12 e 13 sono resi disponibili, per categorie omogenee di soggetti o di finalità, a favore o a carico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge per interventi di interesse pubblico.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati ai tassi di interesse e alle condizioni determinate dalla CDP SPA, in ragione delle finalità dell'intervento, delle caratteristiche dell'investimento o delle qualità del soggetto finanziato.
PARTE III
INDIRIZZI PER LA SEPARAZIONE ORGANIZZATIVA E CONTABILE
Art. 15.
Finalità della separazione organizzativa e contabile
1. La CDP SPA definisce i criteri che informano la separazione organizzativa e contabile, di cui al decreto-legge e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003 nel rispetto degli indirizzi di cui alla Parte Terza del presente decreto.
2. La separazione organizzativa e contabile risponde alle seguenti finalità:
a) assicurare l'equilibrio economico della CDP SPA, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003;
b) fornire al Ministero dell'Economia e delle Finanze dati utili all'esercizio del potere di indirizzo di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge;
c) assicurare la compatibilità del complesso delle funzioni della CDP SPA con la normativa in materia di aiuti di Stato, concorrenza e trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333.
Art. 16.
Princìpi e livelli di separazione
1. La separazione organizzativa è attuata mediante la distinzione delle unità organizzative della CDP SPA riferibili alla Gestione Separata dalle altre unità organizzative (di seguito collettivamente definite "Gestione ordinaria"), assegnando a ciascuna di esse (di seguito le "Gestioni") caratteri di impresa separata con riguardo alla determinazione delle condizioni applicate ai rapporti tra di esse, nel contesto di unicità del soggetto giuridico e delle strutture sottostanti.
2. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile possono prevedere ulteriori classificazioni delle unità organizzative comuni ad entrambe le Gestioni qualora questo risulti necessario per le finalità di cui all'art. 15, comma 2.
3. La separazione contabile si attua attraverso:
a) la disaggregazione delle transazioni della CDP verso l'esterno e l'attribuzione dei relativi costi e ricavi alle Gestioni di competenza, salva la quota di costi e ricavi comuni;
b) la rilevazione e la valorizzazione dei rapporti tra le Gestioni in base a rilevazioni extra-contabili;
c) l'allocazione alle singole Gestioni della quota di competenza dei costi e ricavi comuni ad entrambe le Gestioni, applicando corrette metodologie di contabilità analitica.
4. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile indicano le modalità di determinazione dei criteri di valorizzazione e allocazione di cui ai punti b) e c).
5. La separazione organizzativa e contabile si sostanzia nella produzione di documenti informativi, redatti con la medesima periodicità dei bilanci di esercizio, destinati unicamente ai soggetti previsti dalla legge. La forma e il contenuto dei documenti informativi sono indicati nei criteri che informano la separazione organizzativa e contabile nel rispetto delle finalità di cui all'art. 15, comma 2.
6. I documenti informativi di cui al comma 5 non rientrano nel campo di applicazione delle norme relative alla redazione dei bilanci societari.
Art. 17.
Commissione parlamentare di vigilanza
1. Sono a carico della Gestione Separata i costi sostenuti dalla CDP SPA per effetto del decreto del Ministro del Tesoro 18 ottobre 1995, per rimborsi spese e indennità ai membri della Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'art. 5, comma 9, del decreto-legge.
PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge, le Parti Prima e Seconda del presente decreto hanno efficacia dalla data di adozione delle relative delibere di attuazione del Consiglio di amministrazione della CDP SPA.
2. Per effetto di quanto disposto all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003, la somma di € 10.800.000.000,00 di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto ministeriale è comprensiva del capitale sociale di CDP SPA.
3. Per la movimentazione del Risparmio Postale, la CDP SPA può seguire le procedure e operare secondo le modalità, definite dalla convenzione stipulata tra Poste italiane SPA e Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1 dicembre 1993, numero 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, numero 71 (7), fermo restando l'obbligo per la CDP SPA di separazione dei flussi finanziari gestiti per conto proprio da quelli gestiti per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. A norma dell'art. 5, comma 21, del decreto-legge ai decreti emanati in base alle norme contenute nel medesimo art. 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (8).
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 6 ottobre 2004
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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 668; I.L.P. 1994, pag. 349.
(8) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, pag. 613.