MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 6 ottobre 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011)

 

Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Contributo per il rilascio

e rinnovo permesso di soggiorno

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 22, lett. b) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (16), la misura del contributo per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno a carico dello straniero di età superiore ad anni 18 è determinata come segue:

a) € 80 per i permessi di soggiorno di durata superiore a 3 mesi e inferiore o pari a 1 anno;

b) € 100 per i permessi di soggiorno di durata superiore a 1 anno e inferiore o pari a 2 anni;

c) € 200 per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (17) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Rimangono invariati gli oneri relativi al costo del permesso di soggiorno in formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006, già posti a carico dello straniero per le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno e del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonchè quelli relativi al servizio di accettazione delle istanze sottoposte ad imposta di bollo di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005.

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2009, pag. 2308.

(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 2634; I.L.P. 1998, pag. 591.

Art. 2.

Importi dovuti e modalità di versamento

1. Oltre all'importo spettante tra quelli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1, è dovuta dai richiedenti la somma di € 27,5 di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 4 aprile 2006, relativa alle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico.

2. Il contributo di cui all'art. 1 e la somma di € 27,5 vengono versati, in unica soluzione, dal richiedente, tramite bollettino, sul conto corrente postale n. 67422402, intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, con causale "importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico".

Art. 3.

Casi di esclusione

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, non trovano applicazione nei confronti di:

a) cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni;

b) cittadini stranieri di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c) cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche, nonchè loro accompagnatori, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

d) cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;

e) cittadini stranieri richiedenti l'aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità.

Art. 4.

Fondo rimpatri

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno è istituito, nell'ambito della missione Ordine pubblico e sicurezza, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese connesse al rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il Paese di origine, ovvero di provenienza.

2. Con le modalità previste al successivo art. 5 una quota pari al 50% del contributo di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1 affluisce, al netto del costo del documento elettronico pari ad € 27,5, al Fondo rimpatri di cui al precedente comma 1.

3. La restante quota del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'art. 1, è riassegnata ai pertinenti Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno, come segue:

- 40% alla missione Ordine pubblico e sicurezza di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza;

- 30% alla missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di Governo e dello Stato sul territorio di competenza del Dipartimento per le politiche del personale finalizzata alle attività di competenza degli sportelli unici;

- 30% alla missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione per l'attuazione del Regolamento sull'Accordo di integrazione previsto dall'art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 5.

Modalità e procedure per il riversamento

delle somme all'entrata dello Stato

1. A valere sulle disponibilità affluite, ai sensi del presente decreto, sul conto corrente postale n. 67422402, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI, effettua, con cadenza mensile, appositi riversamenti all'Entrata dello Stato, con imputazione:

- al Capitolo 3354, art. 1 - Capo X -, per quanto riguarda l'importo di € 27,5 di cui al precedente art. 2;

- al Capitolo 2439, art. 22 - Capo XIV - per quanto concerne le somme da destinare, ai sensi della citata legge n. 94/2009, al Ministero dell'Interno.

2. A seguito dei predetti riversamenti all'Entrata dello Stato, con appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, vengono effettuate riassegnazioni, per pari importi, ai pertinenti Capitoli degli stati di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno.

Il presente decreto sarà registrato a norma di legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 30° giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 6 ottobre 2011

Registrato alla Corte dei conti il 15-11-2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 52

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