MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 7 febbraio 2006, n. 112.

(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2006)

 

Modalità di applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione ed ai commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione dall'attività svolta fino al 30 giugno 2005.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per effetto della sanatoria di cui all'articolo 1, comma 426, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (1), di seguito denominata "sanatoria", nei confronti dei soggetti ivi indicati, fermi restando i provvedimenti sanzionatori divenuti definitivi alla data del 30 giugno 2005, si estingue la responsabilità amministrativa per le violazioni, anche se non ancora contestate, punite con le sanzioni previste dagli articoli da 103 a 109 e 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (2), e dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (3), compiute fino al 30 giugno 2005.

2. Sono comunque dovuti gli importi da corrispondere ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999 eventualmente non versati ed i relativi interessi.

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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2005, pag. 246; I.L.P. 2005, pag. 117.

(2) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1988, pag. 1129; I.L.P. 1988, pag. 680.

(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1528; I.L.P. 1999, pag. 1016.

Art. 2.

1. Salvi i provvedimenti di diniego del diritto al discarico o al rimborso divenuti definitivi alla data del 30 giugno 2005, la sanatoria si applica alle irregolarità, compiute fino alla medesima data nell'esercizio dell'attività di riscossione, non consistenti in falsità di atti, suscettibili di determinare il diniego:

a) del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità delle quote iscritte a ruolo ai sensi degli articoli 82 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

b) delle definizioni automatiche di tali quote, previste dagli articoli 60, 60-bis e 61 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e dall'articolo 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (4).

2. Per beneficiare degli effetti di cui all'articolo 1, comma 426-bis della legge n. 311 del 2004, i soggetti che hanno aderito alla sanatoria, svolgono entro il 30 settembre 2006, con riferimento ai ruoli consegnati entro il 30 settembre 2003, le attività di cui all'articolo 19, comma 2, lettere d) e d-bis), del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, e:

a) per le quote per le quali hanno già presentato la comunicazione di inesigibilità alla data di entrata in vigore del presente decreto, integrano tale comunicazione entro il 30 settembre 2006, con le modalità indicate dall'ente creditore;

b) per le restanti quote, presentano la comunicazione di inesigibilità entro lo stesso 30 settembre 2006.

3. Le disposizioni previste dal comma 2 si applicano anche alle quote inserite nelle domande di rimborso e di discarico di cui all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, non comprese nelle definizioni automatiche ovvero che, pur se comprese in tali definizioni, sono state sottoposte ad esame di merito ai sensi dell'articolo 79, comma 10, della legge n. 342 del 2000.

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(4) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 3543; I.L.P. 2000, pag. 2475.

Art. 3.

1. I soggetti che intendono avvalersi della sanatoria, provvedono, per ciascuno degli ambiti territoriali per i quali aderiscono alla sanatoria, al pagamento dell'importo indicato nella colonna B della tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto.

2. Il pagamento dell'importo di cui al comma 1, il cui integrale e tempestivo versamento è condizione di efficacia della sanatoria, è effettuato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sul Capitolo 3631, Capo VIII, in unica soluzione, entro il 29 dicembre 2005, ovvero in 3 rate, di cui:

a) la prima, pari al 40% del totale, entro il 29 dicembre 2005;

b) la seconda, pari al 30% del totale, entro il 30 giugno 2006;

c) la terza, pari al restante 30%, entro il 27 dicembre 2006.

3. I concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione che hanno aderito alla sanatoria presentano, entro il 28 febbraio 2006, una comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1 al presente decreto all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate individuato ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ed alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, allegando copia della quietanza relativa al versamento effettuato entro il 29 dicembre 2005.

4. Nei 30 giorni successivi al versamento delle rate di cui al comma 2, lettere b) e c), i concessionari ed i commissari governativi che si sono avvalsi della sanatoria presentano copia della quietanza di tali versamenti agli uffici indicati al comma 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 febbraio 2006

Registrato alla Corte dei conti il 10-3-2006

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 382

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