MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 7 gennaio 2003.

(Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2003)

 

Modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LE POLITICHE FISCALI

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DEL MINISTERO DELL'INTERNO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni previsti:

a) dall'art. 10, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (34), a copertura delle minori entrate del gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità a seguito dell'esenzione stabilita dall'art. 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (35), per la pubblicità effettuata sui veicoli utilizzati per il trasporto, relativa alla sola superficie in cui è compresa l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi;

b) dall'art. 10, comma 3, della legge n. 448 del 2001 a copertura delle minori entrate relative all'imposta comunale sulla pubblicità a seguito dell'esenzione stabilita dall'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 507 del 1993 per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;

c) dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75 (36), a copertura delle minori entrate relative al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari a seguito dell'esenzione stabilita dal comma 1 del medesimo art. 2-bis, per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.

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(34) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 224; I.L.P. 2002, pag. 139.

(35) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1994, Suppl. n. 2, pag. 96; I.L.P. 1994, pag. 298.

(36) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 1528.

Art. 2.

Modalità di determinazione della superficie esente

1. Il comune, in osservanza delle disposizioni recate dall'art. 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, assicura a coloro che effettuano l'attività di trasporto, anche per conto terzi, l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità effettuata sui veicoli utilizzati per il trasporto, relativa alla sola superficie in cui è compresa l'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa.

2. Il comune, in osservanza delle disposizioni recate rispettivamente dall'art. 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dall'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75, assicura l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità ovvero dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari a tutti i detentori delle insegne di esercizio di cui all'art. 1 del presente decreto, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, fermo restando che ove la loro superficie complessiva sia superiore a detta misura l'imposta è dovuta per l'intera superficie occupata dalle insegne e che in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di cinque metri quadrati.

3. Rientrano nelle fattispecie esenti anche le insegne di esercizio che contengono indicazioni relative ai simboli e ai marchi dei prodotti venduti, ad eccezione del caso in cui questi ultimi siano contenuti in un distinto mezzo pubblicitario esposto, cioè, in aggiunta ad un'insegna di esercizio. Rientrano altresì nelle fattispecie esenti relative alla pubblicità effettuata con i veicoli di cui al comma 1, le indicazioni del marchio che sia identificativo non soltanto del prodotto, ma anche dell'impresa che effettua l'attività di trasporto.

4. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'imposta sulla pubblicità o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (37), le prescrizioni del presente articolo sono poste a carico dei relativi affidatari del servizio di accertamento e/o di riscossione.

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(37) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pagg. 320, 941; I.L.P. 1998, pagg. 192, 613.

Art. 3.

Determinazione delle minori entrate

1. Le minori entrate dei comuni per l'anno 2002 conseguenti dall'applicazione delle disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto sono quantificate ragguagliandole alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2001 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti.

2. Le minori entrate di cui al comma 1 sono integralmente rimborsate ai comuni dallo Stato sulla base dei dati desumibili da un'apposita certificazione trasmessa dagli Enti locali, predisposta secondo i modelli di cui all'art. 4 del presente decreto.

3. I comuni che, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno previsto l'esenzione dal pagamento dell'imposta e dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore al limite di cinque metri quadrati, hanno titolo al rimborso delle minori entrate per l'anno 2002 riferite esclusivamente a cinque metri quadrati di superficie.

4. I comuni che, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno deliberato di istituire per l'anno 2002 il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità, e quelli che, al contrario, hanno deliberato di istituire per l'anno 2002 l'imposta sulla pubblicità in sostituzione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, hanno parimenti titolo al rimborso delle minori entrate risultanti dall'applicazione delle disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto, che devono essere comunque ragguagliate alle entrate accertate contabilmente per l'esercizio 2001, sia pure a diverso titolo, per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti.

Art. 4.

Modelli di certificazione

1. E' approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale il comune attesta le entrate accertate contabilmente per l'anno 2001 derivanti dall'imposta sulla pubblicità per le fattispecie indicate all'art. 1 del presente decreto ed individua, conseguentemente, l'importo complessivo delle somme oggetto di trasferimento statale.

2. E' approvato il modello di certificazione di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale il comune attesta le entrate accertate contabilmente per l'anno 2001 derivanti dal canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari per le fattispecie individuate all'art. 1 del presente decreto ed individua, conseguentemente, l'importo complessivo delle somme oggetto di trasferimento statale.

3. Il modello di cui all'allegato A, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile del tributo e dal responsabile del servizio finanziario del comune, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto. I suddetti soggetti attestano inoltre la misura complessiva delle superfici esenti e che l'ammontare delle minori entrate è stato determinato secondo le modalità riportate nell'art. 2, comma 3, del presente decreto.

4. Il modello di cui all'allegato B, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile della gestione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e dal responsabile del servizio finanziario del comune, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle minori entrate derivanti dalle disposizioni richiamate all'art. 1 del presente decreto. I suddetti soggetti attestano inoltre la misura complessiva delle superfici esenti e che l'ammontare delle minori entrate è stato determinato secondo le modalità riportate nell'art. 2, comma 3, del presente decreto.

5. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'imposta sulla pubblicità o del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la sottoscrizione dei modelli di cui agli allegati A e B deve essere effettuata, oltre che dal responsabile del servizio finanziario del comune, dall'affidatario del servizio di accertamento e/o di riscossione in luogo del responsabile del tributo.

Art. 5.

Trasmissione della certificazione

1. I comuni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, trasmettono in duplice copia le certificazioni di cui all'art. 4 del presente decreto alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo competente, all'Ufficio di presidenza della giunta regionale per i comuni della regione Valle d'Aosta ed ai commissariati di Governo delle province autonome di Trento e di Bolzano per i comuni della regione Trentino Alto-Adige. Gli uffici riceventi provvedono ad inoltrare una copia della certificazione, anche per via telematica, entro dieci giorni dalla prescritta scadenza al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

2. Nel caso in cui il comune abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la trasmissione delle certificazioni è comunque effettuata dal comune.

Art. 6.

Trasferimenti ai comuni

delle regioni Valle d'Aosta Friuli-Venezia Giulia

e delle province autonome di Trento e di Bolzano

1. I trasferimenti erariali per i comuni compresi nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze attribuite in materia di finanza locale, sono disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a favore di questi enti, che provvedono poi all'attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni interessati, nel rispetto dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

2. Restano fermi gli adempimenti stabiliti dal presente decreto a carico dei comuni compresi nei territori delle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7.

Trasmissione dei dati

1. Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio federalismo fiscale, i dati complessivi di gettito relativo alle fattispecie esenti ed i dati relativi alle somme attribuite a ciascun comune, entro quindici giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2003

Registrato alla Corte dei conti il 17-3-2003

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 124

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