MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 gennaio 2008.
(Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008)
Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 33,33 volte l'annualità.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 33,33 volte l'annualità.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 3%, come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2008.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 gennaio 2008
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ALLEGATO
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE
DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA
E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE
CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 3%
| Età del beneficiario (anni compiuti) | Coefficiente |
| da 0 a 20 | 31,75 |
| da 21 a 30 | 30,00 |
| da 31 a 40 | 28,25 |
| da 41 a 45 | 26,50 |
| da 46 a 50 | 24,75 |
| da 51 a 53 | 23,00 |
| da 54 a 56 | 21,25 |
| da 57 a 60 | 19,50 |
| da 61 a 63 | 17,75 |
| da 64 a 66 | 16,00 |
| da 67 a 69 | 14,25 |
| da 70 a 72 | 12,50 |
| da 73 a 75 | 10,75 |
| da 76 a 78 | 9,00 |
| da 79 a 82 | 7,25 |
| da 83 a 86 | 5,50 |
| da 87 a 92 | 3,75 |
| da 93 a 99 | 2,00 |