MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 gennaio 2008.

(Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008)

 

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LE POLITICHE FISCALI

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 33,33 volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 33,33 volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 3%, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data dell'1 gennaio 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2008

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ALLEGATO

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE

DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA

E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE

CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DEL 3%

Età del beneficiario
(anni compiuti)
Coefficiente
da 0 a 20 31,75
da 21 a 30 30,00
da 31 a 40 28,25
da 41 a 45 26,50
da 46 a 50 24,75
da 51 a 53 23,00
da 54 a 56 21,25
da 57 a 60 19,50
da 61 a 63 17,75
da 64 a 66 16,00
da 67 a 69 14,25
da 70 a 72 12,50
da 73 a 75 10,75
da 76 a 78 9,00
da 79 a 82 7,25
da 83 a 86 5,50
da 87 a 92 3,75
da 93 a 99 2,00

 

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