MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 maggio 2007, n. 63.
(Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2007)
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalità e termini di presentazione
della dichiarazione dei redditi
1. Nell'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 (5), di seguito denominato decreto n. 164 del 1999, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo.".
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 1930; I.L.P. 1999, pag. 1351.
Art. 2.
Dichiarazione integrativa
1. Nell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, le parole: "entro il 31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 25 ottobre" e dopo le parole: "siano riscontrati errori," sono inserite le seguenti: "che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero".
Art. 3.
Assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti
1. Nell'articolo 16 del decreto n. 164 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 25 giugno di ciascun anno, il risultato finale delle dichiarazioni";
2) nella lettera b), le parole: "entro il 30 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti "entro il 15 giugno di ciascun anno";
3) nella lettera c), le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "25 giugno" e le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre";
b) al comma 2, le parole: "15 novembre", sono sostituite dalle seguenti: "10 novembre";
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a:
a) fornire ai CAF, entro 5 giorni, l'attestazione di ricezione delle comunicazioni. L'attestazione riporta le motivazioni di eventuali scarti dovuti all'impossibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di rendere disponibili le comunicazioni al sostituto d'imposta; in tali casi i CAF provvedono autonomamente e con i mezzi più idonei all'invio delle comunicazioni ai sostituti d'imposta;
b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione, le comunicazioni. Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di cui al comma 3, dell'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 (6), e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facoltà è riconosciuta anche ai sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica. La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, entro il 31 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni da parte dei CAF ed ha valore fino alla data di revoca;
c) fornire ai CAF, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni, l'attestazione di disponibilità dei dati ai sostituti d'imposta.".
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(6) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2002, pag. 966; I.L.P. 2002, pag. 728.
Art. 4.
Assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta
1. Nell'articolo 17, comma 1, del decreto n. 164 del 1999, nella lettera b) le parole: "entro il 15 giugno di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio di ciascun anno" e nella lettera c) le parole: "31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "25 giugno".
Art. 5.
Disposizioni attuative
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 giugno 2007, sentite le organizzazioni rappresentative dei soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (7), sono definite le modalità per una graduale attuazione, a partire dalle dichiarazioni relative all'anno di imposta 2007, delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) e comma 4-bis, del decreto n. 164 del 1999, come modificato dal presente regolamento.
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(7) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 2847; I.L.P. 1997, pag. 1914.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) e all'articolo 4 entrano in vigore dall'1 gennaio 2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 maggio 2007
Registrato alla Corte dei conti il 14-5-2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 176