MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 marzo 2007, n. 45.
(Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2007)
Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (18), in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
...omissis...
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
b) ai dipendenti o pensionati di enti e Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (19), iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.
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(18) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 212; I.L.P. 2006, pag. 118.
(19) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2001, pagg. 2282, 3268; I.L.P. 2001, pagg. 2266, 2576.
Art. 2.
Iscrizione alla gestione credito
1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, numero 662 (20), con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di 6 mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3.
3. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.
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(20) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1997, pag. 271; I.L.P. 1997, pag. 119.
Art. 3.
Aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (21).
2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a € 600,00 lorde mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.
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(21) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1995, pag. 2522; I.L.P. 1995, pag. 1741.
Art. 4.
Prolungamento della cessione
1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali.
2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.
3. Il prolungamento sulla pensione è comunicato all'INPDAP dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 marzo 2007
Registrato alla Corte dei conti il 20-3-2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 399