MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 novembre 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011)
Disposizioni in materia di dati e documenti da trasmettere, da parte degli operatori assicurativi, a Equitalia Giustizia SPA, relativamente ai contratti assicurativi sequestrati.
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
1. Gli operatori assicurativi trasmettono a Equitalia Giustizia SPA, con le modalità da essa indicate sul suo sito internet:
a) entro 10 giorni dall'accensione, una comunicazione, redatta in conformità all'allegato 1, contenente gli estremi dei conti correnti accesi ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d), del regolamento n. 127 del 2009;
b) la copia dei provvedimenti di sequestro e di confisca di prevenzione, unitamente ad una comunicazione redatta in conformità all'allegato 2;
c) le comunicazioni previste dalle lettere g), n. 1, e h), n. 2, dell'art. 10, comma 1, del regolamento n. 127 del 2009, redatte in conformità all'allegato 3;
d) la copia dei provvedimenti di dissequestro e di quelli di revoca della confisca di prevenzione, unitamente ad una comunicazione redatta in conformità all'allegato 4;
e) le richieste di reintestazione delle risorse assicurative di cui alla lettera e) dell'art. 10, comma 1, del regolamento n. 127 del 2009, redatte in conformità all'allegato 5;
f) la copia dei provvedimenti di confisca, diversi da quella di prevenzione, unitamente ad una comunicazione redatta in conformità all'allegato 6.
2. Gli operatori assicurativi effettuano il versamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), del regolamento n. 127 del 2010, mediante bonifico, indicando nella relativa causale il numero del contratto assicurativo vincolato ed il codice fiscale del soggetto al quale si riferisce il versamento stesso.
3. Equitalia Giustizia SPA, ai fini dell'esecuzione delle reintestazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed f), del regolamento n. 127 del 2009, trasmette all'operatore assicurativo, con le modalità previste dal comma 1 del presente articolo, una comunicazione contenente la separata indicazione delle risorse assicurative reintestate a titolo di capitale ed interessi.
4. In attuazione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (5), le informazioni dovute a Equitalia Giustizia SPA dagli operatori assicurativi sono quelle riportate nell'allegato 7 del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2011
Allegati ...omissis...
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(5) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2852, 3460.