MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 ottobre 2010.
(Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2010)
Monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per le regioni che ridefiniscono i propri obiettivi.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
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Decreta:
Art. 1.
1. Le regioni che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (1), comunicano al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, riferiti all'esercizio in corso, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi, con le modalità ed il prospetto definiti dall'allegato A al presente decreto. Nell'anno successivo a quello in cui è stata richiesta la compensazione, la determinazione degli obiettivi è effettuata sulla base degli obiettivi rideterminati, secondo le modalità indicate nell'allegato A, a meno di nuove richieste di compensazione degli obiettivi.
2. Il prospetto di cui all'allegato A deve essere spedito entro il 30 giugno dell'anno con riferimento al quale si chiede la compensazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
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(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2008, pagg. 2244, 2694; I.L.P. 2008, pagg. 1462, 1812.
Art. 2.
1. Le regioni che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, forniscono al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - le informazioni relative al monitoraggio del patto di stabilità interno di cui all'art. 77-ter, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalità e i prospetti definiti dall'allegato B al presente decreto. I prospetti devono essere trasmessi, con riferimento a ciascun trimestre, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it.
2. Le regioni che si avvalgono della facoltà prevista dal comma 5-quater dell'art. 77-ter del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA - via XX Settembre, n. 97 - 00187 - Roma - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, relativa al rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, secondo il prospetto e le modalità contenute nell'allegato C al presente decreto.
3. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data è comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 2010
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