MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'11 ottobre 2011)

 

Individuazione delle modalità e dei termini di pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

D'INTESA CON

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Soggetti tenuti al pagamento

1. A decorrere dal 2011 sulle autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, con potenza superiore a 225 chilowatt, è dovuta l'addizionale erariale sulle tasse automobilistiche, introdotta dall'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (1).

2. Per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma precedente.

3. Per gli anni 2012 e successivi al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi le caratteristiche elencate al comma 1.

4. In caso di prima immatricolazione, l'addizionale di cui al comma 1 è dovuta in misura integrale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462.

---------

(1) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2011, pagg. 1892, 2116; I.L.P. 2011, pagg. 1379, 1495.

Art. 2.

Modalità e termini di pagamento anno 2011

1. Per l'anno 2011 l'addizionale di cui all'art. 1 è corrisposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il versamento dell'addizionale è effettuato esclusivamente con le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello "F24 elementi identificativi", con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3.

Termini di pagamento anno 2012 e successivi

1. Per gli anni 2012 e seguenti l'addizionale di cui all'art. 1 è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica.

Art. 4.

Adeguamento dei sistemi e delle modalità di pagamento

1. Al fine di prevedere il pagamento contestuale della tassa automobilistica e dell'addizionale erariale, con riversamento diretto della quota addizionale al bilancio dello Stato, con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono individuate le tempistiche e i criteri di adeguamento, anche progressivi, e in ogni caso senza maggiori oneri per la finanza pubblica e per i cittadini, ai sistemi e alle modalità di pagamento individuate dai singoli enti impositori per il versamento della tassa automobilistica.

2. Nelle more dell'attivazione delle ulteriori modalità di pagamento, ai sensi del decreto di cui al comma 1, il versamento dell'addizionale è comunque effettuato con le modalità previste all'art. 2, comma 2, del presente decreto.

Art. 5.

Istituzione del codice tributo

1. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono individuati i codici per il versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 2011

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda