MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2007)

 

Modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonchè gli adempimenti contabili del concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE

DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

...omissis...

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonchè gli adempimenti contabili del concessionario derivanti dalla gestione delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278 (22) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) concessionario, l'operatore di gioco a cui sono affidate le attività e le funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

c) concessione, l'atto di affidamento di attività e funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

d) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la giornata della domenica di ogni settimana;

e) incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;

f) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

g) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:

I) i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

II) il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

III) le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;

IV) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione.

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(22) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 3052.

TITOLO I

RACCOLTA DEGLI INCASSI E VERSAMENTI

Art. 2.

Rendicontazione di riferimento

ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) l'importo totale da versare;

b) l'incasso della raccolta;

c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto c);

e) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

h) l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa;

i) il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dagli atti di concessione.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse e dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.

Art. 3.

Obblighi del concessionario

per la gestione degli importi dovuti ad AAMS

1. Il concessionario versa sul conto corrente n. 20050 intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato acceso presso la Banca d'Italia, Tesoreria centrale dello Stato, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilità delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazioni rese disponibili da AAMS.

2. Il concessionario, a fronte del compenso spettantegli e dallo stesso trattenuto al momento del versamento del saldo settimanale, è tenuto all'osservanza dei previsti obblighi fiscali.

Art. 4.

Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS

1. I prelevamenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 12 del decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati sul conto corrente n. 20050 intestato ad AAMS presso la Tesoreria centrale dello Stato, con imputazione a specifico capitolo di entrata.

2. A fronte del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari, la spesa è così ripartita:

a) disponibile a vincite;

b) imposta unica e residuo di cui al comma 2 dell'art. 12 del decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) spese di gestione;

d) fondo speciale di riserva.

Art. 5.

Altri versamenti

1. L'imposta unica dovuta è versata sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (23), e successive modifiche ed integrazioni.

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(23) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1999, pag. 645; I.L.P. 1999, pag. 576.

TITOLO II

ADEMPIMENTI CONTABILI

Art. 6.

Adempimenti contabili

del concessionario in materia di vincite

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto corrente bancario di cui all'art. 26, comma 3, del decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) contabilità bimestrale (modelli SCO.amm.p. e SCO.p - allegati 1 e 2) attestante il regolare utilizzo dei fondi messi a disposizione da AAMS con cadenza settimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detti modelli, debitamente completati dal concessionario con l'indicazione dell'effettivo pagamento delle vincite e dei rimborsi, sono trasmessi ad AAMS entro 30 giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre;

b) la contabilità di cui al punto a) è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 7.

Adempimenti contabili del concessionario

in materia di saldo settimanale

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria relativo al versamento del saldo settimanale, nonchè di ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtù sia del contratto di concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) contabilità bimestrale (modello SCO.amm.e., allegato 3) contenete l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali e dei relativi versamenti evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di indicare la situazione totale del bimestre precedente. Detto prospetto è trasmesso ad AAMS entro 30 giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre. Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso i modelli SCO.r (All. 4) afferenti il bimestre e numerati progressivamente, da allegare alla contabilità bimestrale;

b) la contabilità di cui al punto a) è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 8.

Modalità di pagamento dei rimborsi e delle vincite

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite per importi complessivi uguali a quelli previsti agli articoli 24 e 25 del decreto del Ministro delle Finanze 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni ed integrazioni, seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione dalla data del primo programma di accettazione di scommesse approvato successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2007

Registrato alla Corte dei conti il 13-8-2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 395

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