MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 8 agosto 2019.

(Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2019)

 

Modifica del decreto 23 febbraio 2017, relativo all'attuazione dell'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della Direttiva n. 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della Direttiva n. 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

 

Decreta:

 

Art. 1.

1. L'art. 7 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 febbraio 2017 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Utilizzo dei dati) - 1. L'Agenzia delle entrate utilizza la rendicontazione Paese per Paese ai fini della valutazione del rischio nella determinazione dei prezzi di trasferimento, nonché ai fini della valutazione di altri rischi collegati all'erosione della base imponibile ed al trasferimento degli utili. L'Agenzia delle entrate trasferisce su richiesta i dati relativi alla rendicontazione Paese per Paese al Dipartimento delle finanze che li utilizza esclusivamente a fini di analisi economiche e statistiche a supporto delle proprie attività istituzionali.

2. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte dell'Agenzia delle entrate non si possono basare sulle informazioni di cui all'art. 4 scambiate ai sensi dell'art. 6.

3. In deroga alle disposizioni del comma precedente, le informazioni di cui all'art. 4 possono costituire elementi per ulteriori indagini concernenti gli accordi sui prezzi di trasferimento o durante i controlli fiscali, a seguito dei quali possono essere opportunamente rettificate le basi imponibili."

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2019

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