MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 8 febbraio 2011.

(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011)

 

Semplificazione della rilevazione degli aggi e dei compensi ai sensi dell'articolo 23, comma 21-septies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

IL MINISTRO

...omissis...

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti dei soggetti che effettuano le operazioni elencate al successivo art. 2 e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2

Operazioni ammesse

1. Ai fini della presente disposizione rientrano nella semplificazione contabile le operazioni di seguito indicate:

a) cessione di generi di monopolio, relativamente all'importo dell'aggio spettante per la vendita;

b) cessione di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonchè delle tasse di concessione governativa, relativamente all'importo dell'aggio spettante per la vendita;

c) gestione del lotto e delle lotterie, relativamente all'importo del margine spettante per il servizio di raccolta delle giocate e della vendita dei biglietti;

d) servizio di incasso delle tasse automobilistiche ed attività analoghe, relativamente all'importo del compenso spettante per la prestazione del servizio.

Art. 3.

Modalità e periodicità di registrazione

1. A decorrere dall'1 gennaio 2011, gli aggi ed i compensi comunque denominati indicati all'art. 2 possono essere rilevati contabilmente in un'unica registrazione riassuntiva, relativa a tutte le operazioni svolte nell'anno, distinti per tipologia, fornitore ovvero gestore informatico.

2. La registrazione unica degli importi di cui all'art. 2 è eseguita entro il 31 gennaio dell'anno successivo con riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo contabile precedente.

Art. 4.

Documentazione

1. Ai fini della corretta registrazione degli aggi e dei compensi comunque denominati indicati all'art. 2, comma 1, i soggetti di cui all'art. 1 utilizzano la seguente documentazione:

a) per gli aggi di cui alla lettera a), le fatture rilasciate dai depositi fiscali per i generi dagli stessi distribuiti;

b) per gli aggi, il margine ed i compensi di cui alle lettere b), c) e d), idonea documentazione fiscalmente valida rilasciata dai fornitori o dai gestori informatici incaricati della gestione del prodotto o del servizio.

2. La registrazione unica di tutti gli aggi, del margine e dei compensi riferibili alle operazioni svolte nell'anno non modifica i termini di emissione e conservazione della documentazione fiscale di cui al precedente art. 2.

3. Per le registrazioni sopra indicate i rivenditori possono utilizzare anche qualsiasi ulteriore ed idonea documentazione rilasciata dai soggetti indicati al comma 1, dalla quale siano desumibili inequivocabilmente gli aggi ovvero i compensi spettanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

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