MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 febbraio 2011.
(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011)
Semplificazione della rilevazione degli aggi e dei compensi ai sensi dell'articolo 23, comma 21-septies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
IL MINISTRO
...omissis...
Decreta:
Art. 1.
Ambito applicativo
1. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei confronti dei soggetti che effettuano le operazioni elencate al successivo art. 2 e che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 2
Operazioni ammesse
1. Ai fini della presente disposizione rientrano nella semplificazione contabile le operazioni di seguito indicate:
a) cessione di generi di monopolio, relativamente all'importo dell'aggio spettante per la vendita;
b) cessione di valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, nonchè delle tasse di concessione governativa, relativamente all'importo dell'aggio spettante per la vendita;
c) gestione del lotto e delle lotterie, relativamente all'importo del margine spettante per il servizio di raccolta delle giocate e della vendita dei biglietti;
d) servizio di incasso delle tasse automobilistiche ed attività analoghe, relativamente all'importo del compenso spettante per la prestazione del servizio.
Art. 3.
Modalità e periodicità di registrazione
1. A decorrere dall'1 gennaio 2011, gli aggi ed i compensi comunque denominati indicati all'art. 2 possono essere rilevati contabilmente in un'unica registrazione riassuntiva, relativa a tutte le operazioni svolte nell'anno, distinti per tipologia, fornitore ovvero gestore informatico.
2. La registrazione unica degli importi di cui all'art. 2 è eseguita entro il 31 gennaio dell'anno successivo con riferimento alle operazioni poste in essere nel periodo contabile precedente.
Art. 4.
Documentazione
1. Ai fini della corretta registrazione degli aggi e dei compensi comunque denominati indicati all'art. 2, comma 1, i soggetti di cui all'art. 1 utilizzano la seguente documentazione:
a) per gli aggi di cui alla lettera a), le fatture rilasciate dai depositi fiscali per i generi dagli stessi distribuiti;
b) per gli aggi, il margine ed i compensi di cui alle lettere b), c) e d), idonea documentazione fiscalmente valida rilasciata dai fornitori o dai gestori informatici incaricati della gestione del prodotto o del servizio.
2. La registrazione unica di tutti gli aggi, del margine e dei compensi riferibili alle operazioni svolte nell'anno non modifica i termini di emissione e conservazione della documentazione fiscale di cui al precedente art. 2.
3. Per le registrazioni sopra indicate i rivenditori possono utilizzare anche qualsiasi ulteriore ed idonea documentazione rilasciata dai soggetti indicati al comma 1, dalla quale siano desumibili inequivocabilmente gli aggi ovvero i compensi spettanti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2011