MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 8 gennaio 2007, n. 27.

(Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2007)

 

Modifiche ed integrazioni al decreto interministeriale 21 aprile 2000, n. 199, recante regolamento su condizioni, modalità e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

...omissis...

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 16, comma 1, del decreto 21 aprile 2000, n. 199 (16), è sostituito dal seguente:

"1. L'intervento agevolativo cessa:

a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato del finanziamento, salvo che le rate di pagamento del finanziamento siano indennizzate da SACE SPA secondo il tasso di interesse e le scadenze previsti dal contratto di finanziamento;

b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o di mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al comma 4, punto d);

c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei termini convenuti, ancorchè prorogati limitatamente alle quote non erogate;

d) nei casi di rinuncia all'intervento da parte del soggetto richiedente, salvo che l'intervento sia finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse e rimanga in essere il finanziamento al mutuatario, ovvero che le rate del finanziamento siano indennizzate da SACE SPA, come previsto dalla lettera a) del presente articolo, casi per i quali la rinuncia non è ammessa;

e) nei casi di trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile".

2. L'articolo 16, comma 3, del decreto 21 aprile 2000, n. 199, è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi di cessazione dell'intervento dovuta a risoluzione del contratto di finanziamento, rimborso anticipato o trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari operative, potrà essere posto a carico del soggetto cui è imputabile la risoluzione o il rimborso anticipato del contratto di finanziamento o che ha richiesto la trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, il pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato. Resta ferma la possibilità di porre a carico del medesimo soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998 (17), posti in essere sull'operazione".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 8 gennaio 2007

Registrato alla Corte dei conti il 7-3-2007

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 334

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(16) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2000, pag. 2852.

(17) Ved. Boll. Lav. e Trib. 1998, pag. 3398.

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