MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 giugno 2007.

(Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2007)

 

Determinazione della tipologia e della data del tasso euribor da assumere a riferimento per il calcolo degli interessi da corrispondere per la restituzione in forma rateale delle anticipazioni effettuate, per effetto dell'obbligo del non riscosso come riscosso, dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione a favore dello Stato e degli Enti non erariali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

...omissis...

Art. 1.

1. Le rate annuali di pari importo con le quali avviene, a decorrere dall'1 gennaio 2008, la restituzione delle anticipazioni nette di cui all'art. 3, comma 13, lettere a) e c), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (3), scadono il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il tasso euribor cui applicare le diminuzioni previste, rispettivamente, dalle lettere a) e c) dell'art. 3, comma 13, del decreto-legge n. 203 del 2005 è quello risultante dalla media aritmetica dell'euribor a 12 mesi registrato nel mese che precede di un mese il periodo di godimento del pagamento di ciascuna rata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2007

Registrato alla Corte dei conti il 20-6-2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 103

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(3) Ved. Boll. Lav. e Trib. 2006, pag. 4; I.L.P. 2006, pag. 6.

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