MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

DECRETO 8 luglio 2021, n. 135.

(Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021)

Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

...omissis...

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

 

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della Direttiva numero 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Direttive numero 78/660/CEE e n. 83/349/CEE, e che abroga la Direttiva n. 84/253/CEE;

b) registro: il registro dei revisori legali di cui all'articolo 1, comma 1, letterag), del decreto legislativo;

c) Commissione: la Commissione centrale per i revisori legali istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo;

d) MEF: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

e) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale.

 

Art. 2.

 

Ambito di applicazione e princìpi

 

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'adozione, da parte del MEF, delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo.

2. Il MEF vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo da parte degli iscritti nel registro e provvede ai conseguenti controlli sulla corretta applicazione delle previsioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo.

3. Il MEF applica le sanzioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, in relazione alle seguenti violazioni:

a) mancato assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

b) inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, nonchè dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi;

c) dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della società di revisione presso cui il tirocinio è svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante;

d) violazione dei princìpi di deontologia professionale, indipendenza e obiettività di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei princìpi di deontologia professionale, nonchè dei princìpi di revisione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti princìpi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo;

e) mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualità e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla società di revisione, entro il termine in essa specificato;

f) mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera b);

g) mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.

4. Il procedimento sanzionatorio è retto dai princìpi di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo. Nell'ambito del procedimento, il MEF si avvale, per lo svolgimento dell'attività istruttoria, della Commissione, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

 

Capo II

 

DISCIPLINA

DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

 

Art. 3.

 

Accertamento

1. Il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.

2. Se le violazioni ascrivibili al revisore legale, o alla società di revisione legale, risultano da precedenti atti adottati nell'esercizio dei compiti di vigilanza, quale un verbale ispettivo o le risultanze di un controllo della qualità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo, tali atti sono allegati al verbale di accertamento, salvo che non se ne riproduca il contenuto essenziale.

3. L'accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del MEF. Dalla data di redazione del verbale di accertamento, che viene comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini di cui all'articolo 4, comma 1. Il MEF trasmette tempestivamente gli atti alla Commissione.

 

Art. 4.

 

Contestazione degli addebiti

1. L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto dalla Commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti. La contestazione degli addebiti è effettuata, quando possibile, immediatamente, e comunque entro il termine di 180 giorni dall'accertamento, ovvero di 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.

2. La lettera di contestazione degli addebiti contiene il riferimento all'attività di vigilanza svolta e alla documentazione acquisita dalla quale sia emersa la violazione, la descrizione della violazione riscontrata, l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie, la comunicazione della data prevista di conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di sospensione dei termini di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 o specificati dal presente regolamento ed indica la facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, assegnando loro un termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricezione della lettera di contestazione, per la presentazione di proprie deduzioni.

3. La lettera di contestazione degli addebiti indica anche la facoltà del soggetto destinatario di chiedere la visione o l'estrazione di copia dei documenti istruttori. In questo caso, il termine di 30 giorni di cui al comma 2 è sospeso, per una sola volta, per un periodo non superiore a 30 giorni. Sono, corrispondentemente, sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2.

4. La Commissione può affidare ad un proprio componente il compito di esaminare gli atti dell'istruttoria.

 

Art. 5.

 

Audizione dell'interessato

1. Nello stesso termine previsto dall'articolo 4, comma 2, salva l'applicazione degli articoli 11, comma 2, 12, comma 2, e 13, comma 2, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad audizione personale. L'audizione si svolge, salvo che non sia diversamente disposto, presso la Commissione. L'audizione può esser svolta anche in modalità telematica. All'audizione possono partecipare i rappresentanti dell'ufficio che ha accertato la violazione. Della seduta viene redatto apposito verbale.

2. Ai fini dell'audizione di cui al comma 1, l'interessato è convocato mediante comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, almeno 10 giorni prima dello svolgimento della seduta.

L'interessato può farsi assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato motivo, non compare, si procede in sua assenza.

Per tutti gli atti e le attività del procedimento, ad eccezione dell'audizione personale, l'interessato può farsi rappresentare da un difensore o da persona di sua fiducia iscritto al registro.

3. In caso di impedimento nella data fissata per l'audizione, l'interessato può, per giustificato motivo, chiederne il differimento, una sola volta, per un periodo non superiore a 30 giorni. In caso di accoglimento del differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa.

 

Art. 6.

 

Proposta di sanzione o di archiviazione

1. La Commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti ed alle irregolarità contestati e proceduto, se del caso, all'audizione personale dell'interessato, formula, entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti di cui all'articolo 4, comma 1, una proposta motivata di sanzione al MEF, contenente la specifica determinazione del tipo e dell'entità della sanzione, tenuto conto di quanto indicato nell'articolo 8. La proposta non è vincolante.

2. La Commissione, se ritiene che le contestazioni siano infondate, propone l'archiviazione del procedimento.

 

Art. 7.

 

Conclusione del procedimento

1. Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della Commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, dandone notizia all'interessato, applica, con provvedimento motivato, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, anche in difformità da quanto proposto dalla Commissione.

2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in 180 giorni, ovvero in 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti.

3. Nel caso in cui i revisori legali, la società di revisione o il responsabile della revisione legale non ottemperino ai provvedimenti sanzionatori applicati ai sensi del presente regolamento, il MEF ne dispone la cancellazione dal registro.

4. Le sanzioni amministrative applicate per violazione delle disposizioni del decreto legislativo sono pubblicate sul sito istituzionale della revisione legale, in apposita area non indicizzata dai motori di ricerca esterni, comprese le informazioni concernenti il tipo, la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui la sanzione è applicata, ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 8 del decreto legislativo.

5. La pubblicazione delle sanzioni in forma anonima può essere disposta dal MEF nelle situazioni di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo.

Art. 8.

 

Criteri per l'applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo sono applicate tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, dei criteri di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo. Ai fini della valutazione della gravità delle violazioni, si tiene conto anche del grado della colpa imputabile al revisore e del danno provocato alla società revisionata o ai terzi, ove siano individuabili, nonchè dei casi di reiterazione nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 9.

 

Prescrizione dell'azione disciplinare

1. Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'articolo 25, comma 3-ter, del decreto legislativo decorre, in caso di violazione permanente o continuata, dal giorno in cui è cessata la condotta commissiva od omissiva punibile con sanzione.

Art. 10.

 

Comunicazioni

1. Le comunicazioni nell'ambito dei procedimenti di cui al presente regolamento sono effettuate presso il domicilio digitale comunicato al registro dagli interessati, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Per i soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero, nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 4-bis, del CAD.

3. In caso di impossibilità di provvedere alle comunicazioni di cui al comma 2 o di mancato recapito della raccomandata a causa dell'inadempimento, da parte degli iscritti, dell'obbligo di aggiornamento o variazione dei propri recapiti anagrafici, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo, e delle relative disposizioni di attuazione, le comunicazioni si intendono eseguite mediante pubblicazione in formato elettronico in apposita area riservata del sito istituzionale della revisione legale, accessibile in forma riservata da ciascun utente attraverso identificazione informatica, nel rispetto delle regole sull'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 del CAD. Capo III

 

PROCEDIMENTI

PER VIOLAZIONI SPECIFICHE

 

Art. 11.

 

Violazioni dell'obbligo formativo

1. Il MEF accerta, per ciascun revisore, il mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua. La lettera di contestazione degli addebiti di cui all'articolo 4, comma 1, è trasmessa individualmente ad ogni interessato al rispettivo domicilio digitale così come previsto dall'articolo 10.

2. Nel caso in cui la violazione dell'obbligo formativo non è connotata da particolare gravità, tale da produrre l'irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere f), g) e h) del decreto legislativo, non si procede all'audizione personale dell'interessato. Il revisore può comprovare direttamente e personalmente di aver assolto l'obbligo formativo nel caso di partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati direttamente dal MEF. Nei restanti casi la prova dell'assolvimento dell'obbligo formativo, nel corso del procedimento sanzionatorio, avviene mediante la produzione di idonee attestazioni della partecipazione ai programmi di formazione dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 6, lettera b), e 10, del decreto legislativo, ed entro i termini previsti dall'articolo 4, comma 2, presentate dal revisore o acquisite dal MEF presso i predetti soggetti accreditati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

3. La Commissione può prendere in considerazione, se adeguatamente comprovate, situazioni di oggettiva impossibilità di assolvere l'obbligo formativo relative a patologie permanenti o temporanee gravemente invalidanti e alla maternità.

Art. 12.

 

Inosservanza degli obblighi di comunicazione

da parte dei revisori legali persone fisiche

e delle società di revisione

 

1. Il MEF accerta, per ciascun revisore o società di revisione l'inadempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo e delle relative disposizioni di attuazione, nonchè dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi realizzati.

2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1 non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuità della sanzione prevista nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. Resta fermo il diritto del revisore di esercitare la sua difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i termini previsti dal presente regolamento.

 

Art. 13.

 

Inosservanza degli obblighi di comunicazione

del domicilio digitale

1. Il MEF accerta l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, così come integrato nella forma di domicilio digitale dall'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per ciascun revisore legale.

2. Per i casi di accertata violazione di cui al comma 1, desunti sulla base di elementi di immediato ed oggettivo riscontro, non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuità della sanzione prevista nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. Resta fermo il diritto di quest'ultimo di esercitare in modo idoneo la sua difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i termini previsti dal presente regolamento.

 

Capo IV

 

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO,

TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 14.

 

Norme di coordinamento ed efficacia

delle disposizioni regolamentari

1. La disciplina di cui al presente regolamento si applica agli accertamenti compiuti successivamente all'entrata in vigore dello stesso, anche in relazione a violazioni o irregolarità commesse in data anteriore. Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo può essere accertato, trascorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019.

Art. 15.

 

Computo dei termini

1. Per il computo dei termini previsti dal presente regolamento si applica l'articolo 155 del Codice di procedura civile.

 

Art. 16.

 

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 8 luglio 2021

Registrato alla Corte dei conti il 13-9-2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reg.ne n. 1297

 

Stampa l'Articolo   Aggiungi l'Articolo all'elenco dei tuoi Preferiti   Aggiungi/Visualizza i commenti sull'Articolo   Chiudi Scheda